La tutela del risparmio e l’accesso al credito secondo la Carta costituzionale
Testo dell’articolo 47
**”La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.
Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e all’investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.”**
Significato e finalità dell’articolo
L’articolo 47 della Costituzione sancisce un principio fondamentale dell’economia sociale di mercato:
la tutela del risparmio come bene pubblico e mezzo di promozione economica e sociale.
Lo Stato non si limita a garantire la libertà del risparmio, ma si impegna a:
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Incoraggiarlo (stimolando l’abitudine al risparmio da parte delle famiglie);
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Tutelarlo (impedendo che sia messo a rischio da speculazioni, crisi bancarie o inflazione);
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Favorirne l’investimento consapevole in ambiti considerati di utilità sociale.
Le due anime dell’articolo: risparmio e credito
L’articolo 47 si articola in due parti distinte ma complementari:
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Tutela del risparmio
Il risparmio è riconosciuto come strumento di autonomia personale, sicurezza economica e progresso familiare.
Lo Stato deve quindi:-
Proteggere i risparmiatori da abusi (es. truffe finanziarie, crolli bancari);
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Promuovere strumenti sicuri e accessibili di risparmio (buoni postali, conti deposito, titoli pubblici);
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Garantire un sistema fiscale che non penalizzi eccessivamente il piccolo risparmiatore.
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Disciplina e controllo del credito
Il credito è un settore strategico che lo Stato deve:-
Regolamentare attraverso leggi (es. Testo Unico Bancario);
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Coordinare tra le diverse istituzioni (Banca d’Italia, CONSOB, Ministero dell’Economia);
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Controllare per evitare concentrazioni di potere finanziario e garantire trasparenza.
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Accesso del risparmio popolare alla proprietà e agli investimenti
Il secondo comma promuove l’uso produttivo del risparmio, incoraggiando investimenti che rafforzino l’indipendenza economica dei cittadini.
In particolare, lo Stato deve favorire:
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La proprietà dell’abitazione (es. politiche per la casa, mutui agevolati);
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La proprietà diretta coltivatrice (es. sostegno a piccoli agricoltori);
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La partecipazione azionaria popolare (accesso diffuso al capitale delle grandi imprese).
Questi strumenti mirano a distribuire più equamente la ricchezza e a responsabilizzare i cittadini nella vita economica del Paese.
Attualità dell’articolo 47
In un contesto moderno segnato da:
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Crisi finanziarie (es. casi di banche in default),
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Volatilità dei mercati,
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Difficoltà di accesso al credito per giovani e PMI,
l’articolo 47 rappresenta un punto di riferimento per politiche pubbliche orientate alla stabilità, all’equità e alla crescita inclusiva.
Negli ultimi anni, il legislatore e le autorità di vigilanza (es. Banca d’Italia, BCE, CONSOB) hanno adottato misure per:
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Rafforzare la trasparenza bancaria e finanziaria;
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Proteggere i piccoli risparmiatori;
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Promuovere educazione finanziaria per rendere più consapevole la gestione del risparmio.
L’articolo 47 della Costituzione esprime la volontà della Repubblica di creare un sistema economico in cui risparmio, credito e investimenti popolari siano leve di libertà, sicurezza e partecipazione sociale.
Anche se il contesto economico è cambiato dal 1948 a oggi, i principi di fondo restano attuali: tutelare il cittadino e garantire un’economia fondata sulla fiducia e sull’inclusione finanziaria.

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