L’articolo 62 della Costituzione italiana regola il funzionamento ordinario delle Camere parlamentari (Camera dei deputati e Senato della Repubblica), stabilendo i momenti in cui si riuniscono e i modi in cui possono essere convocate.
Il testo recita:
Art. 62 Cost.
“Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra.”
Analisi del contenuto
Riunione di diritto (sessioni ordinarie)
Le Camere si riuniscono automaticamente, senza bisogno di alcuna convocazione, il primo giorno non festivo di febbraio e il primo giorno non festivo di ottobre.
Queste due date corrispondono all’inizio delle cosiddette sessioni parlamentari ordinarie, durante le quali le Camere svolgono regolarmente la loro attività legislativa e di controllo.
Convocazione straordinaria
Oltre alle riunioni ordinarie, le Camere possono essere convocate anche in via straordinaria, nei seguenti casi:
su iniziativa del Presidente della Camera;
su iniziativa del Presidente della Repubblica;
su richiesta di almeno un terzo dei componenti della Camera interessata.
Convocazione congiunta
Se una Camera viene convocata in via straordinaria, anche l’altra viene automaticamente convocata.
Questo evita che una sola delle due Camere sia operativa mentre l’altra rimane inattiva, garantendo così l’equilibrio del sistema bicamerale.
Significato politico e istituzionale
L’articolo 62 assicura la regolarità dei lavori parlamentari, evitando periodi troppo lunghi di inattività.
La previsione della convocazione straordinaria rappresenta uno strumento di flessibilità, utile per affrontare emergenze o situazioni politiche particolari.
La regola della convocazione congiunta tutela la parità delle Camere, principio fondamentale nel bicameralismo italiano.
Applicazioni pratiche
Nella prassi repubblicana:
Le Camere si riuniscono ordinariamente secondo le scadenze costituzionali, ma la loro attività si svolge di fatto in modo quasi continuo durante l’anno.
Le convocazioni straordinarie sono state utilizzate soprattutto in caso di crisi politiche o per l’esame urgente di provvedimenti legislativi.
La simultaneità delle riunioni rafforza il principio di armonia tra Camera e Senato, evitando squilibri istituzionali.
L’articolo 62 della Costituzione italiana garantisce che il Parlamento:
funzioni regolarmente con sessioni ordinarie prestabilite,
possa essere convocato tempestivamente in caso di necessità,
mantenga la parità e il coordinamento tra le due Camere.
In questo modo, la norma assicura la continuità e l’efficienza del lavoro parlamentare, rafforzando il ruolo centrale del Parlamento nella vita democratica della Repubblica.

contatti
NOTIZIE ED APPROFONDIMENTI
Spazio ideato per offrire approfondimenti utili e chiari su temi legali di interesse comune.