L’articolo 62 della Costituzione italiana regola il funzionamento ordinario delle Camere parlamentari (Camera dei deputati e Senato della Repubblica), stabilendo i momenti in cui si riuniscono e i modi in cui possono essere convocate.
Il testo recita:

Art. 62 Cost.
“Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra.”

Analisi del contenuto

  1. Riunione di diritto (sessioni ordinarie)

    • Le Camere si riuniscono automaticamente, senza bisogno di alcuna convocazione, il primo giorno non festivo di febbraio e il primo giorno non festivo di ottobre.

    • Queste due date corrispondono all’inizio delle cosiddette sessioni parlamentari ordinarie, durante le quali le Camere svolgono regolarmente la loro attività legislativa e di controllo.

  2. Convocazione straordinaria

    • Oltre alle riunioni ordinarie, le Camere possono essere convocate anche in via straordinaria, nei seguenti casi:

      • su iniziativa del Presidente della Camera;

      • su iniziativa del Presidente della Repubblica;

      • su richiesta di almeno un terzo dei componenti della Camera interessata.

  3. Convocazione congiunta

    • Se una Camera viene convocata in via straordinaria, anche l’altra viene automaticamente convocata.

    • Questo evita che una sola delle due Camere sia operativa mentre l’altra rimane inattiva, garantendo così l’equilibrio del sistema bicamerale.

Significato politico e istituzionale

  • L’articolo 62 assicura la regolarità dei lavori parlamentari, evitando periodi troppo lunghi di inattività.

  • La previsione della convocazione straordinaria rappresenta uno strumento di flessibilità, utile per affrontare emergenze o situazioni politiche particolari.

  • La regola della convocazione congiunta tutela la parità delle Camere, principio fondamentale nel bicameralismo italiano.

Applicazioni pratiche

Nella prassi repubblicana:

  • Le Camere si riuniscono ordinariamente secondo le scadenze costituzionali, ma la loro attività si svolge di fatto in modo quasi continuo durante l’anno.

  • Le convocazioni straordinarie sono state utilizzate soprattutto in caso di crisi politiche o per l’esame urgente di provvedimenti legislativi.

  • La simultaneità delle riunioni rafforza il principio di armonia tra Camera e Senato, evitando squilibri istituzionali.

L’articolo 62 della Costituzione italiana garantisce che il Parlamento:

  • funzioni regolarmente con sessioni ordinarie prestabilite,

  • possa essere convocato tempestivamente in caso di necessità,

  • mantenga la parità e il coordinamento tra le due Camere.

In questo modo, la norma assicura la continuità e l’efficienza del lavoro parlamentare, rafforzando il ruolo centrale del Parlamento nella vita democratica della Repubblica.

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