L’articolo 63 della Costituzione italiana disciplina alcuni aspetti fondamentali dell’organizzazione interna della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, riguardanti in particolare l’elezione dei rispettivi Presidenti e la costituzione dell’Ufficio di Presidenza.
Il testo recita:
Art. 63 Cost.
“Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di Presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di Presidenza sono quelli della Camera dei deputati.”
Analisi del contenuto
Elezione del Presidente di ciascuna Camera
Ogni Camera, al momento del suo insediamento, elegge il proprio Presidente, scelto tra i deputati (per la Camera) o tra i senatori (per il Senato).
Il Presidente ha un ruolo centrale: dirige i lavori, mantiene l’ordine delle sedute, garantisce il rispetto del regolamento e rappresenta la Camera all’esterno.
Ufficio di Presidenza
Oltre al Presidente, ciascuna Camera elegge un Ufficio di Presidenza, composto generalmente da vicepresidenti, questori e segretari.
Questo organo collabora con il Presidente nella gestione dell’attività parlamentare e nell’organizzazione dei lavori interni.
Sedute comuni del Parlamento
Quando le due Camere si riuniscono in seduta comune (ad esempio per eleggere il Presidente della Repubblica, i giudici costituzionali o i membri del CSM), la direzione dei lavori è affidata al Presidente della Camera dei deputati.
Anche l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati assume la funzione di organo direttivo della seduta comune.
Questa scelta riflette il fatto che la Camera rappresenta un numero maggiore di cittadini rispetto al Senato, risultando più “rappresentativa” della volontà popolare.
Significato politico e istituzionale
L’articolo 63 sancisce il principio di autonomia delle Camere, ciascuna delle quali organizza liberamente la propria attività interna tramite l’elezione dei propri organi direttivi.
Il Presidente del Senato, pur avendo grande rilevanza, cede la guida nelle sedute comuni al Presidente della Camera, a conferma della prevalenza di quest’ultima nei momenti di unità istituzionale.
L’Ufficio di Presidenza garantisce una gestione collegiale e imparziale delle funzioni organizzative.
Applicazioni pratiche
L’elezione dei Presidenti delle Camere avviene subito nella prima seduta della legislatura e spesso è un passaggio di grande rilievo politico, perché segnala equilibri e alleanze tra le forze parlamentari.
Il Presidente della Camera, nella prassi, assume un ruolo di particolare prestigio anche per la funzione di garante nelle sedute comuni.
Gli Uffici di Presidenza assicurano il corretto funzionamento dell’attività parlamentare, ad esempio nella gestione delle spese, nella disciplina dei regolamenti e nella distribuzione dei tempi di intervento tra i gruppi.
L’articolo 63 della Costituzione italiana:
riconosce a ciascuna Camera la facoltà di eleggere i propri organi interni,
affida al Presidente della Camera dei deputati la guida delle sedute comuni,
rafforza il principio di autonomia organizzativa del Parlamento, mantenendo al tempo stesso un equilibrio tra Camera e Senato.
Grazie a questa norma, il funzionamento dell’attività parlamentare è garantito sia nella dimensione separata delle due Camere, sia in quella unitaria del Parlamento in seduta comune.
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