L’articolo 65 della Costituzione recita:

“La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.”

Analisi del contenuto

  1. Ruolo della legge ordinaria

    • La Costituzione non elenca direttamente i casi di ineleggibilità e incompatibilità, ma demanda al legislatore ordinario il compito di definirli.

    • Ciò consente una certa flessibilità, così da poter aggiornare le regole al mutare delle esigenze politiche e istituzionali.

  2. Ineleggibilità

    • Riguarda le situazioni che impediscono a una persona di candidarsi o di essere eletta al Parlamento.

    • Tipicamente colpisce chi esercita funzioni che potrebbero compromettere la libertà e correttezza delle elezioni (es. alti funzionari di polizia, magistrati in servizio in certe circoscrizioni, militari con incarichi di comando).

    • La logica è evitare che chi detiene poteri pubblici possa influenzare il voto.

  3. Incompatibilità

    • Riguarda invece i casi in cui una persona, pur eletta, non può mantenere contemporaneamente il seggio parlamentare e un altro incarico.

    • Esempi classici: essere parlamentare e ricoprire ruoli dirigenziali in enti pubblici, cariche in società legate allo Stato, oppure alcune cariche politiche locali (come sindaco di una grande città).

    • L’obiettivo è evitare conflitti di interessi e assicurare la piena dedizione all’attività parlamentare.

  4. Divieto di doppia appartenenza

    • La Costituzione stabilisce che nessuno può essere contemporaneamente deputato e senatore.

    • Questa norma rafforza il principio del bicameralismo paritario, evitando che la stessa persona possa influenzare i lavori di entrambe le Camere.

Importanza sistemica

L’articolo 65 tutela valori fondamentali della democrazia rappresentativa:

  • Parità di condizioni tra i candidati alle elezioni;

  • Trasparenza e indipendenza dei parlamentari dalle pressioni esterne;

  • Separazione dei poteri, per impedire cumuli di funzioni incompatibili;

  • Corretto funzionamento del Parlamento, che deve restare espressione genuina della volontà popolare.

Normativa di attuazione

I principali riferimenti sono contenuti nel D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi elettorali) e nella legge 13 febbraio 1953, n. 60, che regolano in dettaglio le cause di ineleggibilità e incompatibilità, aggiornate poi da diverse leggi nel corso del tempo.

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