L’articolo 65 della Costituzione recita:
“La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.”
Analisi del contenuto
Ruolo della legge ordinaria
La Costituzione non elenca direttamente i casi di ineleggibilità e incompatibilità, ma demanda al legislatore ordinario il compito di definirli.
Ciò consente una certa flessibilità, così da poter aggiornare le regole al mutare delle esigenze politiche e istituzionali.
Ineleggibilità
Riguarda le situazioni che impediscono a una persona di candidarsi o di essere eletta al Parlamento.
Tipicamente colpisce chi esercita funzioni che potrebbero compromettere la libertà e correttezza delle elezioni (es. alti funzionari di polizia, magistrati in servizio in certe circoscrizioni, militari con incarichi di comando).
La logica è evitare che chi detiene poteri pubblici possa influenzare il voto.
Incompatibilità
Riguarda invece i casi in cui una persona, pur eletta, non può mantenere contemporaneamente il seggio parlamentare e un altro incarico.
Esempi classici: essere parlamentare e ricoprire ruoli dirigenziali in enti pubblici, cariche in società legate allo Stato, oppure alcune cariche politiche locali (come sindaco di una grande città).
L’obiettivo è evitare conflitti di interessi e assicurare la piena dedizione all’attività parlamentare.
Divieto di doppia appartenenza
La Costituzione stabilisce che nessuno può essere contemporaneamente deputato e senatore.
Questa norma rafforza il principio del bicameralismo paritario, evitando che la stessa persona possa influenzare i lavori di entrambe le Camere.
Importanza sistemica
L’articolo 65 tutela valori fondamentali della democrazia rappresentativa:
Parità di condizioni tra i candidati alle elezioni;
Trasparenza e indipendenza dei parlamentari dalle pressioni esterne;
Separazione dei poteri, per impedire cumuli di funzioni incompatibili;
Corretto funzionamento del Parlamento, che deve restare espressione genuina della volontà popolare.
Normativa di attuazione
I principali riferimenti sono contenuti nel D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi elettorali) e nella legge 13 febbraio 1953, n. 60, che regolano in dettaglio le cause di ineleggibilità e incompatibilità, aggiornate poi da diverse leggi nel corso del tempo.

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