L’articolo 68 della Costituzione italiana disciplina le immunità parlamentari, ossia quelle garanzie speciali riconosciute a deputati e senatori per consentire loro di svolgere le proprie funzioni senza indebite pressioni o interferenze.

1. Il testo dell’articolo 68

Oggi l’articolo 68 recita:

“I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio l’arresto in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.”

2. Le due immunità fondamentali

L’articolo 68 prevede due tipi di immunità:

a) Insindacabilità

I parlamentari non possono essere chiamati a rispondere giuridicamente per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
È una garanzia assoluta e permanente: anche dopo la fine del mandato, nessun giudice potrà processare un parlamentare per ciò che ha detto in Parlamento o per il voto che ha espresso.

b) Inviolabilità

Riguarda invece misure restrittive della libertà personale (arresti, perquisizioni, intercettazioni).
Per adottarle è necessaria l’autorizzazione della Camera di appartenenza, tranne nei casi di flagranza di reato grave o di condanna definitiva.

3. Evoluzione storica

Originariamente l’art. 68 era molto più ampio: fino al 1993 prevedeva che qualsiasi procedimento penale contro un parlamentare richiedesse l’autorizzazione della Camera.
Dopo gli scandali di Tangentopoli e per ridurre il rischio di impunità, la norma fu modificata con legge costituzionale n. 3/1993.
Oggi l’immunità riguarda solo restrizioni alla libertà personale e intercettazioni, non più l’avvio del processo.

4. Finalità e significato

Le immunità non sono un privilegio personale, ma una garanzia istituzionale:

  • servono a tutelare il libero esercizio delle funzioni parlamentari,

  • impediscono che il potere giudiziario o esecutivo possa esercitare pressioni sui rappresentanti del popolo,

  • preservano l’indipendenza del Parlamento come organo sovrano.

5. Dibattiti e critiche

L’art. 68 è spesso al centro di discussioni politiche:

  • c’è chi lo ritiene ancora troppo permissivo, accusandolo di proteggere i politici dai processi;

  • altri lo vedono come un baluardo democratico, necessario a difendere l’autonomia del Parlamento da eventuali abusi giudiziari o pressioni esterne.

L’articolo 68 rappresenta uno degli strumenti più delicati del sistema costituzionale italiano: da un lato garantisce la libertà e l’indipendenza del mandato parlamentare, dall’altro deve evitare il rischio che le immunità si trasformino in impunità.
Il bilanciamento tra tutela delle istituzioni e responsabilità penale dei rappresentanti resta un tema centrale nel dibattito politico e giuridico contemporaneo.

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