L’articolo 72 recita:

“Ogni disegno di legge, presentato a una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali sia dichiarata l’urgenza. Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge siano deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. In tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo, o un decimo dei componenti della Camera, o un quinto della commissione lo richiedono, oppure anche se lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammessa la procedura in commissione per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.”

Significato e principi fondamentali

L’articolo 72 disciplina il procedimento di esame e approvazione delle leggi da parte delle Camere, fissando i principi generali e lasciando poi ai regolamenti parlamentari la disciplina di dettaglio.
In particolare:

  • stabilisce il principio del doppio esame: ogni progetto di legge deve essere valutato da una commissione e poi discusso e approvato dall’assemblea plenaria della Camera;

  • prevede la possibilità di procedimenti abbreviati in caso di urgenza;

  • introduce la cosiddetta funzione legislativa delle commissioni, cioè la possibilità che alcune leggi siano approvate direttamente da commissioni permanenti senza passare dall’aula, salvo richiesta di riesame.

I procedimenti previsti

  1. Procedimento ordinario

    • Ogni disegno di legge viene assegnato a una commissione (es. Giustizia, Finanze, Lavoro).

    • La commissione svolge un’analisi preliminare (audizioni, emendamenti, pareri).

    • L’aula discute e approva il testo articolo per articolo e con una votazione finale.

  2. Procedimento abbreviato (d’urgenza)

    • Usato per leggi considerate urgenti.

    • Consente iter più rapidi, secondo modalità stabilite dai regolamenti parlamentari.

  3. Procedimento in commissione deliberante

    • In casi stabiliti dai regolamenti, una commissione può approvare definitivamente una legge, senza passaggio in aula.

    • Tuttavia, se lo richiedono il Governo, 1/10 dei membri della Camera, 1/5 della commissione, 500.000 elettori o 5 Consigli regionali, il testo deve tornare all’assemblea.

Limiti alla funzione legislativa delle commissioni

L’articolo 72 esclude esplicitamente la possibilità che alcune leggi siano approvate solo in commissione. Si tratta di quelle:

  • costituzionali ed elettorali;

  • di delega legislativa (quelle che autorizzano il Governo ad adottare decreti legislativi);

  • di ratifica dei trattati internazionali;

  • di bilancio e rendiconto consuntivo dello Stato.

Queste materie, considerate più delicate, richiedono necessariamente l’esame e l’approvazione in aula da parte di tutta l’assemblea.

L’articolo 72 regola il cuore dell’attività parlamentare, stabilendo come le Camere trasformano le proposte di legge in norme dello Stato.
Garantisce un equilibrio tra esigenze di accuratezza (esame in aula) e di rapidità (procedimenti abbreviati e commissioni deliberanti). Allo stesso tempo, protegge materie fondamentali come la Costituzione, il bilancio e i trattati internazionali, che non possono essere sottratte al pieno controllo democratico dell’assemblea.

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