L’articolo 87 della Costituzione elenca in modo dettagliato i poteri e le attribuzioni del Presidente della Repubblica. È una norma fondamentale perché definisce concretamente il ruolo del Capo dello Stato, collocandolo come figura di garanzia, equilibrio e rappresentanza unitaria.
Testo dell’articolo 87
“Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.”
Analisi e Significato
L’articolo 87 attribuisce al Presidente un ampio ventaglio di compiti formali e sostanziali, che si possono suddividere in più aree:
1. Ruolo simbolico e rappresentativo
È il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
Invia messaggi alle Camere per orientare o stimolare il dibattito parlamentare.
2. Funzioni legislative
Indice le elezioni e fissa la prima riunione delle nuove Camere.
Autorizza la presentazione dei disegni di legge del Governo, assicurando un controllo formale.
Promulga le leggi e emana decreti e regolamenti, garantendo che rispettino la Costituzione (può rinviare una legge alle Camere con un messaggio motivato).
Indice i referendum popolari nei casi previsti dalla Carta.
3. Funzioni esecutive e amministrative
Nomina i funzionari dello Stato nei casi previsti dalla legge.
Accredita e riceve rappresentanti diplomatici, ratifica trattati internazionali, rafforzando il suo ruolo di garante dei rapporti internazionali.
4. Funzioni militari e di difesa
Ha il comando delle Forze Armate.
Presiede il Consiglio supremo di difesa.
Dichiara lo stato di guerra, ma solo dopo la deliberazione delle Camere.
5. Funzioni giudiziarie
Presiede il Consiglio superiore della magistratura, organo di autogoverno dei giudici.
Può concedere grazia e commutare le pene, cioè intervenire su singoli casi giudiziari.
6. Funzioni onorifiche
Conferisce le onorificenze della Repubblica, come ad esempio il titolo di Cavaliere o di Grande Ufficiale.
Funzione politica e istituzionale
L’articolo 87 conferma la natura del Presidente della Repubblica come organo di garanzia:
Non governa direttamente, ma svolge un ruolo di arbitro e di garante dell’equilibrio tra i poteri.
Le sue funzioni hanno in gran parte carattere formale, ma alcune possono assumere un forte peso politico (es. rinvio delle leggi, messaggi alle Camere, ruolo nelle crisi di governo).
La sua posizione super partes lo rende un punto di riferimento nelle fasi di instabilità politica.
Prassi storica
Nella storia repubblicana, i Presidenti hanno interpretato i poteri dell’art. 87 in modi diversi:
Oscar Luigi Scalfaro e Sandro Pertini furono Presidenti molto attivi nell’indirizzo politico e morale.
Carlo Azeglio Ciampi e Sergio Mattarella hanno dato particolare rilievo al ruolo di garanti costituzionali.
Il rinvio delle leggi alle Camere è stato utilizzato più volte come strumento di controllo di costituzionalità preventiva.
L’articolo 87 della Costituzione delinea in modo completo le attribuzioni del Presidente della Repubblica. Pur non essendo un organo di governo, il Presidente esercita un ruolo cruciale di equilibrio, rappresentanza e garanzia costituzionale, che lo rende una delle figure più autorevoli e rispettate dell’ordinamento italiano.
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