“La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.”
1. Significato generale
L’articolo 104 della Costituzione italiana è uno dei cardini dello Stato di diritto: sancisce l’autonomia e l’indipendenza della magistratura dagli altri poteri dello Stato — legislativo ed esecutivo.
Questo principio serve a garantire che i giudici e i pubblici ministeri esercitino le loro funzioni in modo imparziale, senza pressioni politiche o interessi di parte.
2. Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)
Il CSM è l’organo di autogoverno della magistratura e rappresenta lo strumento concreto attraverso cui si attua l’indipendenza dei magistrati.
L’articolo 104 ne definisce la composizione e le principali caratteristiche:
Presidente del CSM: è il Presidente della Repubblica, simbolo di unità e garanzia costituzionale.
Membri di diritto: il Primo Presidente e il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, cioè le due massime autorità della giurisdizione ordinaria.
Membri elettivi:
Due terzi eletti da tutti i magistrati ordinari;
Un terzo scelti dal Parlamento in seduta comune, tra professori universitari di diritto e avvocati con almeno 15 anni di esercizio.
Questa struttura mista assicura un equilibrio tra autonomia della magistratura e controllo democratico da parte delle istituzioni rappresentative.
3. Durata e incompatibilità
I membri del CSM durano in carica quattro anni e non possono essere immediatamente rieleggibili, per evitare la formazione di centri di potere permanenti.
Durante il mandato, non possono esercitare la professione di avvocato né ricoprire cariche parlamentari o regionali, a tutela dell’indipendenza del loro ruolo.
4. Funzioni del CSM
Pur non essendo specificate direttamente nell’articolo 104, le funzioni del CSM sono disciplinate dagli articoli successivi (in particolare l’art. 105) e dalle leggi ordinarie.
Tra le principali competenze vi sono:
le nomine, assegnazioni e promozioni dei magistrati;
l’adozione di provvedimenti disciplinari;
la tutela dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura.
5. Valore costituzionale e attualità
L’articolo 104 rappresenta una garanzia fondamentale per la separazione dei poteri e per la tutela dei diritti dei cittadini.
Un giudice indipendente è infatti l’ultima barriera contro gli abusi di potere.
Negli ultimi anni, il dibattito politico e mediatico ha spesso discusso la riforma del CSM e del sistema elettivo dei suoi membri, per ridurre le influenze delle correnti interne alla magistratura e aumentare la trasparenza.
6. Conclusione
L’articolo 104 della Costituzione non è solo una norma organizzativa, ma un pilastro democratico: difende la libertà dei giudici, assicura un equo equilibrio tra i poteri dello Stato e protegge i cittadini da ogni forma di arbitrio.
L’indipendenza della magistratura, sancita in questo articolo, è dunque una garanzia non per i magistrati, ma per tutti i cittadini italiani.
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