Art. 120 Costituzione italiana
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria, di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica della Repubblica, e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.

La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Spiegazione e analisi

L’articolo 120 della Costituzione tutela l’unità e l’indivisibilità della Repubblica, assicurando che le autonomie territoriali — pur godendo di ampia libertà — non possano minare i principi fondamentali dello Stato unitario.

1. Il divieto di ostacolare la libera circolazione

Il primo comma stabilisce che le Regioni non possono introdurre barriere economiche o amministrative tra territori italiani:

  • non possono imporre dazi o tasse sul passaggio di merci da una Regione all’altra;

  • non possono ostacolare la libera circolazione delle persone e dei beni;

  • non possono limitare il diritto al lavoro sul territorio nazionale.

👉 Questo garantisce l’unità economica e sociale del Paese e tutela il principio di uguaglianza tra i cittadini italiani, indipendentemente dalla Regione in cui vivono.

2. Il potere sostitutivo del Governo

Il secondo comma attribuisce al Governo la possibilità di intervenire in sostituzione degli organi regionali o locali in casi di particolare gravità, ad esempio:

  • se una Regione viola norme internazionali o dell’Unione Europea;

  • in caso di grave pericolo per la sicurezza pubblica o la salute;

  • se è minacciata l’unità giuridica o economica dello Stato;

  • se vengono compromessi i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), cioè i servizi minimi garantiti in tutto il Paese (come sanità, istruzione, assistenza sociale).

👉 Si tratta di una clausola di salvaguardia, che serve a garantire che i diritti fondamentali dei cittadini siano rispettati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

3. Le garanzie procedurali

Il terzo comma prevede che una legge disciplini come il Governo può esercitare questo potere, assicurando:

  • il rispetto del principio di sussidiarietà (cioè l’intervento statale solo se necessario);

  • il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

Applicazioni pratiche

L’articolo 120 è stato invocato in diverse situazioni:

  • durante emergenze sanitarie (come la pandemia da COVID-19), per garantire uniformità nelle misure tra Regioni;

  • nei casi di inadempienze amministrative gravi da parte di enti locali;

  • per assicurare la continuità di servizi pubblici essenziali.

Conclusione

L’articolo 120 rappresenta un punto di equilibrio tra autonomia e unità nazionale.
Permette alle Regioni di esercitare i propri poteri nel rispetto del principio di solidarietà, ma al tempo stesso affida allo Stato la responsabilità di intervenire quando l’interesse generale della Repubblica lo richiede.
È dunque uno strumento essenziale per mantenere coerenza, uguaglianza e coesione nel sistema istituzionale italiano.


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