Art. 128
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento dinanzi alle Camere riunite.
Egli deve giurare di osservare la Costituzione e di svolgere le sue funzioni fedelmente.
Significato e scopo dell’articolo 128
L’articolo 128 disciplina il giuramento del Presidente della Repubblica, che rappresenta uno dei momenti più solenni della vita istituzionale italiana.
Il giuramento è fondamentale perché sancisce:
L’obbligo di rispettare la Costituzione: il Presidente si impegna a garantire il rispetto dei principi fondamentali e delle leggi dello Stato;
La fedeltà alle funzioni presidenziali: il Presidente giura di esercitare le proprie funzioni in maniera imparziale e diligente.
Procedura del giuramento
Il Presidente della Repubblica presta giuramento davanti alle Camere riunite, cioè la Camera dei Deputati e il Senato insieme;
La formula tradizionale è:
«Giuro di osservare la Costituzione e di adempiere alle funzioni del mio ufficio fedelmente»;
Solo dopo il giuramento il Presidente può assumere ufficialmente le sue funzioni.
Importanza dell’articolo 128
Garanzia di legalità e legittimità: il giuramento lega il Presidente alla Costituzione, assicurando che l’operato dell’ufficio sia conforme alla legge fondamentale dello Stato;
Simbolo di neutralità: il Presidente della Repubblica deve rappresentare l’unità nazionale, senza favoritismi politici, e il giuramento sottolinea questo ruolo;
Sancisce formalmente l’inizio del mandato: senza giuramento, il Presidente non può esercitare i poteri costituzionali, come la nomina del Governo o la promulgazione delle leggi.
Conclusione
L’articolo 128 è breve ma di grande significato: stabilisce il momento solenne in cui il Presidente della Repubblica assume la sua funzione, vincolandosi alla Costituzione e al rispetto della legge.
È un atto simbolico e giuridico che garantisce la continuità dello Stato e la fedeltà ai principi democratici.
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