“La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo vent’anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, a decorrere dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni, ma continua ad esercitarle fino alla sostituzione del successore.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite con la legge, il proprio Presidente, che rimane in carica per un periodo determinato, e può essere rieletto, entro i limiti del mandato di giudice costituzionale.

L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica o ufficio indicati dalla legge.”*

1. Introduzione

L’articolo 135 della Costituzione stabilisce la composizione, la nomina e la durata del mandato dei giudici della Corte Costituzionale, oltre alle regole fondamentali per il suo funzionamento.
Dopo che l’articolo 134 ne ha definito le funzioni, l’articolo 135 spiega come è formata la Corte e in che modo viene garantita la sua indipendenza rispetto agli altri poteri dello Stato.

2. Composizione della Corte: un equilibrio tra poteri

La Corte è composta da quindici giudici costituzionali, nominati da tre soggetti diversi:

  • 5 dal Presidente della Repubblica,

  • 5 dal Parlamento in seduta comune,

  • 5 dalle supreme magistrature (3 dalla Corte di Cassazione, 1 dal Consiglio di Stato e 1 dalla Corte dei Conti).

Questa ripartizione tripartita serve a garantire che nessun potere dello Stato prevalga sugli altri.
È un esempio concreto del principio di equilibrio e separazione dei poteri, fondamento della democrazia costituzionale.

3. Requisiti per la nomina

Possono essere scelti come giudici della Corte:

  • i magistrati delle giurisdizioni superiori (anche a riposo),

  • i professori universitari ordinari di materie giuridiche,

  • gli avvocati con almeno vent’anni di esercizio.

Questi requisiti assicurano che la Corte sia composta da persone di alta competenza giuridica e riconosciuto prestigio professionale.

4. Durata e indipendenza del mandato

I giudici costituzionali restano in carica nove anni, senza possibilità di rinnovo.
Questa durata — più lunga rispetto a quella di molte cariche politiche — garantisce stabilità e indipendenza: nessun giudice può essere influenzato dalla prospettiva di una riconferma.
Alla scadenza, il giudice rimane in carica fino alla nomina del successore, per evitare vuoti istituzionali.

5. Elezione del Presidente della Corte

La Corte elegge al proprio interno un Presidente, che resta in carica per un periodo stabilito dalla legge (di norma tre anni) e può essere rieletto.
Il Presidente rappresenta la Corte, ne dirige i lavori e svolge un ruolo di garanzia e coordinamento interno.

6. Incompatibilità

Per preservare l’imparzialità della Corte, la Costituzione vieta ai giudici costituzionali di:

  • essere parlamentari o consiglieri regionali;

  • esercitare la professione di avvocato;

  • ricoprire qualsiasi altra carica o ufficio pubblico che possa comprometterne l’indipendenza.

Queste incompatibilità assicurano che i giudici operino senza pressioni politiche o interessi personali.

7. Conclusione

L’articolo 135 della Costituzione rappresenta una pietra angolare del sistema di garanzie costituzionali italiano.
Definendo con equilibrio la composizione, le modalità di nomina e le regole di funzionamento della Corte Costituzionale, esso assicura che quest’organo possa svolgere in modo autonomo, imparziale e competente il suo ruolo di custode della Costituzione.

Insieme all’articolo 134, forma il cuore dell’architettura costituzionale dedicata al controllo di costituzionalità delle leggi e alla tutela dei diritti fondamentali dei cittadini

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