*“Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.”*

1. Introduzione

L’articolo 137 chiude la sezione della Costituzione dedicata alla Corte Costituzionale (articoli 134–137).
Esso stabilisce le regole fondamentali sul funzionamento della Corte e sulle garanzie di indipendenza dei suoi giudici, oltre a precisare che le decisioni della Corte sono definitive e inappellabili.
È un articolo tecnico, ma di grande importanza per la tutela dello Stato di diritto.

2. La legge costituzionale di attuazione

Il primo comma afferma che una legge costituzionale deve regolare:

  • le condizioni e le forme per proporre i giudizi di legittimità costituzionale,

  • i termini entro i quali questi giudizi possono essere presentati,

  • e soprattutto le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte.

Questa legge costituzionale è la Legge Costituzionale n. 1 del 1948, integrata poi dalla Legge n. 87 del 1953, che ne definisce in modo dettagliato la struttura e il funzionamento.

3. La legge ordinaria di organizzazione

Il secondo comma stabilisce che una legge ordinaria disciplina gli aspetti pratici e organizzativi della Corte, come:

  • le modalità di nomina e di giuramento dei giudici,

  • il funzionamento interno e le deliberazioni,

  • la pubblicazione delle sentenze,

  • i procedimenti da seguire nei diversi tipi di giudizio.

Tutte queste regole sono contenute, appunto, nella Legge n. 87 del 1953, che rimane tutt’oggi la principale norma di attuazione della Corte Costituzionale.

4. L’inappellabilità delle decisioni della Corte

Il terzo comma è di grande rilievo:

“Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.”

Ciò significa che le sentenze della Corte sono definitive e vincolanti per tutti, compresi:

  • i cittadini,

  • le istituzioni,

  • e gli altri organi dello Stato.

Nessun tribunale o potere politico può modificarle o annullarle.
Questo garantisce la supremazia della Corte in materia costituzionale, rafforzando la stabilità e l’autorità della Costituzione.

5. Il significato costituzionale dell’articolo 137

L’articolo 137 serve a:

  • assicurare che la Corte Costituzionale operi in piena indipendenza da pressioni politiche o istituzionali,

  • garantire che le sue decisioni abbiano valore definitivo,

  • e mantenere la certezza del diritto, evitando che le questioni costituzionali restino indefinite o soggette a continui ricorsi.

In questo modo, la Costituzione viene tutelata da un organo che non solo è autonomo, ma anche supremo nel suo campo di competenza.

6. Conclusione

L’articolo 137 rappresenta il sigillo di garanzia della sezione costituzionale dedicata alla Corte Costituzionale.
Grazie a esso, la Corte è dotata di regole chiare, indipendenza assicurata e autorità definitiva sulle questioni di costituzionalità.

In sintesi, questo articolo ribadisce che la Costituzione è la legge suprema dello Stato, e che la Corte Costituzionale è l’unico organo deputato a interpretarla e difenderla senza possibilità di appello o interferenza.


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