L’Articolo 42 del Decreto-Legge n. 269/2003 (convertito con modifiche dalla Legge n. 326/2003) è una norma cardine in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità, introdotta con l’obiettivo di contrastare i falsi invalidi e razionalizzare la spesa pubblica.

In sintesi, l’articolo disciplina due aspetti fondamentali:

1. Il Piano Straordinario di Verifiche INPS

Attribuisce all’INPS il potere e il dovere di avviare piani straordinari di verifica economico-sanitaria nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.

  • L’istituto può convocare a visita i cittadini già riconosciuti invalidi per accertare la permanenza dei requisiti sanitari.

  • In caso di ingiustificata assenza alla visita di revisione, la norma prevede l’immediata sospensione cautelativa dell’erogazione del beneficio economico, che decade definitivamente se l’interessato non fornisce valide giustificazioni entro i termini di legge.

2. Accertamento dei Requisiti Reddituali e Socio-Economici

Stabilisce che la concessione e il mantenimento delle prestazioni economiche siano subordinati non solo al requisito sanitario, ma anche alla verifica annuale dei requisiti reddituali e di quelli relativi all’eventuale ricovero gratuito in istituto o allo stato di disoccupazione (attraverso i modelli di dichiarazione come l’ICRIC, ICLAV, ecc.).

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