Le basi: Che cos’è l’Autocertificazione?

In Italia, il principio cardine è la semplificazione amministrativa. La Pubblica Amministrazione non può richiedere atti o certificati che siano già in suo possesso o che riguardino stati, qualità personali o fatti che il cittadino può dichiarare sotto la propria responsabilità.

Il riferimento normativo principale è il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).

1. Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione

Serve a sostituire i comuni certificati (es. certificato di nascita, residenza, stato di famiglia, titolo di studio).

  • Cosa dichiari: Dati già contenuti nei registri della Pubblica Amministrazione.

  • Oggetto: Nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili, stato di celibe/nubile/coniugato, stato di famiglia, titolo di studio, qualifica professionale, appartenenza ad ordini professionali, ecc.

  • Chi può riceverla: Pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi. I privati (es. banche, assicurazioni) non sono obbligati ad accettarle, ma possono farlo se lo ritengono opportuno.

2. Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà

Serve a dichiarare fatti, stati o qualità personali che non sono contenuti in registri pubblici o che, pur essendolo, non possono essere autocertificati tramite la semplice dichiarazione di cui sopra.

  • Cosa dichiari: Fatti, stati o qualità personali di cui sei a diretta conoscenza.

  • Oggetto: Ad esempio, la conformità all’originale di una copia di un documento, la qualità di erede, il possesso di determinati requisiti per concorsi, o eventi di cui non esiste traccia nei registri pubblici.

  • Requisiti: Spesso richiede l’autenticazione della firma se viene presentata a privati o se serve per la riscossione di benefici economici da parte di terzi.

Tabella di confronto rapido

Caratteristica Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà
Cosa sostituisce Certificati anagrafici, studi, ecc. Fatti, stati, qualità non certificabili
Fonte dati Registro pubblico Conoscenza personale del dichiarante
Uso tipico Pratiche anagrafiche, lavoro, scuola Successioni, conformità documenti, contratti
Base legale Art. 46 D.P.R. 445/2000 Art. 47 D.P.R. 445/2000

FAQ: Domande frequenti

1. Cosa succede se dichiaro il falso?

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000). Inoltre, si decade dai benefici eventualmente ottenuti grazie alla dichiarazione falsa.

2. Le aziende private sono obbligate ad accettare le mie autocertificazioni?

No. Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 445/2000, l’obbligo di accettare le autocertificazioni vale solo per la Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi. I privati possono scegliere se accettarle o richiedere i documenti originali.

3. La firma deve essere autenticata?

  • Per la PA: Non è necessaria l’autenticazione. Basta allegare la copia di un documento d’identità in corso di validità (o firmare davanti all’impiegato).

  • Per i privati: Se la dichiarazione è destinata a privati, la firma deve essere autenticata da un notaio, un cancelliere o un dipendente addetto (se previsto dalla legge), a meno che il privato non decida di accettarla senza autentica.

4. Posso dichiarare lo stato di salute?

No. Non è possibile autocertificare stati di salute, diagnosi mediche o prognosi, poiché sono considerati fatti che richiedono una certificazione tecnica o sanitaria specifica rilasciata da autorità competenti.

5. Cosa significa D.P.R.?

D.P.R. sta per Decreto del Presidente della Repubblica.

  • Il ruolo del Presidente: Il Presidente della Repubblica non è il “legislatore” (cioè non è colui che inventa o discute le leggi nel merito). Il suo ruolo, in questo caso, è di garanzia e controllo. Quando firma un decreto, il Presidente sta verificando che l’atto sia conforme alla Costituzione e alle leggi vigenti.

  • La funzione del D.P.R.: È un atto formale con cui il Presidente promulga leggi, emana decreti legislativi o regolamenti. In pratica, è l’atto finale che dà efficacia giuridica a una norma che è stata preparata altrove.

    2. Chi scrive le leggi? (La separazione dei poteri)

    In Italia vige il principio della separazione dei poteri. Chi “fa” le norme dipende dalla loro importanza:

    A. La Legge Ordinaria (approvata dal Parlamento)

    La legge è l’atto principale.

    • Chi le fa: Il Parlamento (Camera dei Deputati e Senato della Repubblica).

    • Il processo: I parlamentari propongono un disegno di legge, lo discutono, lo emendano e lo votano.

    • Il ruolo del Presidente: Una volta approvata dal Parlamento, la legge passa al Presidente della Repubblica che la firma (promulgazione).

    B. Il Decreto Legge (D.L.) e il Decreto Legislativo (D.Lgs.)

    Questi sono atti che hanno forza di legge, ma sono emanati dal Governo (il Potere Esecutivo).

    • D.L. (Decreto Legge): Il Governo li emana in casi di necessità e urgenza (es. durante un’emergenza sanitaria). Devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni, altrimenti decadono.

    • D.Lgs. (Decreto Legislativo): Il Governo scrive le norme basandosi su una “legge delega” approvata dal Parlamento, che fissa i paletti entro cui il Governo deve muoversi.

    C. I Regolamenti (dove rientrano molti D.P.R.)

    Molte volte il D.P.R. non è una “legge” in senso stretto, ma un regolamento governativo.

    • Chi li fa: Il Governo (il Consiglio dei Ministri).

    • A cosa servono: Servono a dare attuazione pratica a una legge già esistente. Se la legge è lo “scheletro”, il regolamento è la “carne” che spiega tecnicamente come applicare quella norma ogni giorno.

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