L’articolo 4 del Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5 (“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”) ha introdotto misure per la semplificazione amministrativa, tra cui quelle relative ai permessi per i disabili.

In particolare, questo articolo ha modificato alcune disposizioni in materia di mobilità per le persone con disabilità, prevedendo che il contrassegno unificato disabili europeo (CUDE) possa essere utilizzato su tutto il territorio nazionale e in tutta l’Unione Europea. Il contrassegno consente ai titolari di usufruire delle agevolazioni relative alla circolazione e alla sosta dei veicoli.

  • L’articolo 4 ha reso più semplice il rilascio e il rinnovo del contrassegno per disabili, garantendone la validità su tutto il territorio nazionale e introducendo un modello unificato europeo.
  • Il contrassegno deve essere personale e non cedibile, legato al soggetto con disabilità e non al veicolo.
  • Le disposizioni hanno semplificato le procedure amministrative per il rilascio e il rinnovo, eliminando alcuni passaggi burocratici.

    La procedura per il rilascio del contrassegno disabili (Contrassegno Unificato Disabili Europeo – CUDE) segue specifiche regole stabilite dal Codice della Strada e dalle normative locali.

    1. Chi può richiederlo

    Il contrassegno può essere richiesto da:
    ✅ Persone con ridotta capacità di deambulazione (temporanea o permanente).
    ✅ Persone non vedenti.
    ✅ Persone con patologie che compromettono la mobilità.

    2. Dove presentare la domanda

    La richiesta deve essere presentata presso il Comune di residenza, generalmente all’Ufficio Mobilità o alla Polizia Municipale.

    3. Documenti necessari

    📌 Modulo di richiesta (fornito dal Comune).
    📌 Certificazione medica rilasciata dall’ASL che attesti la disabilità e l’impossibilità di deambulare senza grave difficoltà.
    📌 Documento d’identità e codice fiscale del richiedente.
    📌 Foto tessera (se richiesta dal Comune).
    📌 In caso di rinnovo, il vecchio contrassegno.

    4. Tipologie di contrassegno

    🔹 Permanente: valido 5 anni, rinnovabile con certificazione del medico di base.
    🔹 Temporaneo: per disabilità temporanee, con durata determinata dal certificato medico.

    5. Ritiro e utilizzo

    ✅ Dopo l’approvazione della domanda, il Comune rilascia il contrassegno.
    ✅ Va esposto ben visibile sul cruscotto del veicolo.
    Valido in tutta l’UE e consente la sosta in zone riservate, l’accesso alle ZTL e altre agevolazioni locali.

    6. Rinnovo

    🔄 Contrassegno permanente: ogni 5 anni, con certificato del medico di base.
    🔄 Contrassegno temporaneo: al termine della validità, serve nuova certificazione medica.

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