Art. 445-bis c.p.c.: testo, funzione e aggiornamenti normativi (2025)

Cosa recita l’articolo 445-bis c.p.c.

L’Articolo 445-bis c.p.c. disciplina l’accertamento tecnico preventivo obbligatorio (ATP) nelle controversie in materia previdenziale e assistenziale.

In sintesi, la norma prevede che:

  • chi intende proporre un giudizio relativo a invalidità civile, handicap, disabilità, pensione di inabilità o assegno ordinario di invalidità
  • deve preliminarmente proporre ricorso per accertamento tecnico preventivo

Il giudice:

  • nomina un consulente tecnico d’ufficio (CTU)
  • affida l’incarico di accertare le condizioni sanitarie

Successivamente:

  • il CTU deposita la relazione
  • le parti possono accettarla oppure contestarla entro 30 giorni

 Se non vi è contestazione, il giudice omologa l’accertamento, che diventa definitivo.
Se vi è contestazione, si apre il giudizio ordiario.

Ambito di applicazione

L’art. 445-bis si applica alle controversie relative a:

  • invalidità civile
  • cecità civile
  • sordità civile
  • handicap e disabilità
  • pensione di inabilità
  • assegno ordinario di invalidità (legge n. 222/1984)

Si tratta quindi di uno strumento centrale nei rapporti con enti come l’INPS.

Finalità della norma

Introdotto dal D.L. 98/2011 (convertito in L. 111/2011), l’articolo ha una funzione:

  • deflattiva del contenzioso
  • acceleratoria dei tempi
  • tecnico-valutativa anticipata

L’obiettivo è evitare cause lunghe, risolvendo la questione già nella fase tecnica.

La modifica del 2025: sospensione del procedimento

Una novità molto importante è stata introdotta dall’art. 7, comma 1, del
Decreto-Legge 8 agosto 2025, n. 117.

Questa norma ha modificato il quarto comma dell’art. 445-bis c.p.c., introducendo una disciplina precisa sulla sospensione del procedimento.

Cosa prevede la nuova disciplina

La modifica stabilisce che:

Il procedimento si sospende automaticamente:

  • dal momento del conferimento dell’incarico al CTU
    oppure
  • dal giuramento del consulente, se successivo

La sospensione dura fino a:

  • 30 giorni dopo la comunicazione del deposito della consulenza tecnica d’ufficio

Effetti della sospensione

Durante la sospensione:

  • il processo è formalmente sospeso
  • ma la consulenza tecnica prosegue regolarmente

Inoltre:

  • la cancelleria comunica il deposito della CTU
  • le parti hanno 30 giorni (termine perentorio) per contestare

Se non contestano → si procede all’omologa
 Se contestano → si apre il giudizio

Applicazione ai procedimenti pendenti

Il comma 2 dell’art. 7 del D.L. 117/2025 prevede che:

  • la nuova disciplina si applica anche ai procedimenti già in corso
  • ma solo se, alla data del 9 agosto 2025, non era ancora stato conferito l’incarico al CTU

Implicazioni pratiche

La riforma introduce:

  • una sospensione automatica (di diritto)
  • maggiore chiarezza nei tempi del procedimento
  • uniformità nella gestione delle fasi tecniche

Dal punto di vista organizzativo:

  • sono stati previsti aggiornamenti dei sistemi informatici (es. SICID)
  • gli uffici giudiziari devono adottare prassi uniformi per la gestione delle sospensioni

Collegamento con le riforme del processo civile

Questa modifica si inserisce nel quadro generale di rinnovamento del processo civile, avviato anche con la Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022), che punta a:

  • semplificare i procedimenti
  • ridurre i tempi della giustizia
  • valorizzare gli strumenti alternativi al processo

Conclusione

L’Articolo 445-bis c.p.c. rappresenta oggi uno strumento fondamentale nel diritto previdenziale italiano.

Con la riforma del 2025:

  • viene introdotta una sospensione automatica del procedimento
  • si chiariscono i tempi della fase tecnica
  • si rafforza il ruolo della consulenza tecnica

Il risultato è un sistema più strutturato, che mira a:

  • ridurre il contenzioso
  • rendere più rapide le decisioni
  • garantire maggiore certezza procedurale

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