1. Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
2. La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.
Introduzione
L’articolo 108 della Costituzione italiana, inserito nel Titolo IV – La Magistratura, è una norma di grande importanza perché stabilisce i principi fondamentali sull’organizzazione del potere giudiziario.
Dopo aver affermato, negli articoli precedenti (in particolare il 101, 104 e 107), l’indipendenza dei magistrati, la Costituzione fissa qui le regole generali per garantire tale indipendenza attraverso la legge.
1. Le norme sull’ordinamento giudiziario
Il primo comma dell’articolo 108 recita:
“Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.”
Questo principio significa che solo il Parlamento, attraverso una legge ordinaria, può disciplinare l’organizzazione della magistratura e il funzionamento dei tribunali.
In altre parole, il governo non può modificare l’assetto della giustizia con semplici decreti o regolamenti: serve sempre una legge votata dal Parlamento, a garanzia della trasparenza e della democraticità del sistema giudiziario.
Ciò rappresenta una tutela dell’autonomia del potere giudiziario nei confronti dell’esecutivo: l’organizzazione della giustizia non può dipendere da scelte politiche contingenti, ma deve essere regolata da norme generali e stabili.
2. L’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali
Il secondo comma afferma:
“La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.”
Oltre ai giudici ordinari, in Italia esistono giurisdizioni speciali, cioè tribunali che si occupano di materie particolari.
Le principali sono:
I tribunali amministrativi regionali (TAR) e il Consiglio di Stato, per le controversie tra cittadini e pubblica amministrazione;
La Corte dei conti, per i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile;
I tribunali militari, per i reati commessi da appartenenti alle forze armate.
L’articolo 108 stabilisce che anche questi giudici devono essere indipendenti, esattamente come i magistrati ordinari.
Inoltre, la norma tutela anche:
il pubblico ministero che opera presso tali giurisdizioni speciali;
gli “estranei” che partecipano all’amministrazione della giustizia, cioè i cittadini non magistrati che fanno parte di organi giudicanti (ad esempio, i giudici popolari delle Corti d’assise).
3. Finalità e importanza della norma
L’articolo 108 ha una funzione di garanzia e di equilibrio: serve a mantenere separati e autonomi i poteri dello Stato.
In particolare, assicura che:
la legislazione giudiziaria non sia monopolio del governo, ma frutto del processo democratico;
anche i giudici non appartenenti alla magistratura ordinaria godano di indipendenza e imparzialità;
la giustizia militare, amministrativa e contabile sia sottratta a ogni ingerenza politica o gerarchica.
In sostanza, la norma estende e rafforza il principio di indipendenza del potere giudiziario, espresso nei precedenti articoli 104–107.
4. Attualità e applicazione
Oggi l’articolo 108 mantiene una grande attualità, soprattutto in relazione alle riforme della giustizia e al dibattito sull’equilibrio tra potere politico e magistratura.
Ogni proposta di modifica all’ordinamento giudiziario deve rispettare il principio costituzionale per cui l’indipendenza dei giudici è garantita dalla legge, e non può essere ridotta da provvedimenti d’urgenza o da pressioni esterne.
Inoltre, la tutela prevista per le giurisdizioni speciali è fondamentale per garantire la parità dei cittadini davanti alla legge, anche nei settori in cui la pubblica amministrazione o lo Stato sono parte in causa.
Conclusione
L’articolo 108 della Costituzione italiana consolida uno dei cardini dello Stato di diritto:
l’indipendenza del potere giudiziario, come condizione indispensabile per una giustizia imparziale, equa e sottratta a influenze politiche.
Con esso, i Costituenti hanno voluto assicurare che tutti i giudici, di qualunque ordine o grado, potessero esercitare le proprie funzioni solo in nome della legge e secondo coscienza, garantendo così i diritti dei cittadini e la corretta amministrazione della giustizia.
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