“Ciascuna Regione adotta uno statuto.
Lo statuto, in armonia con la Costituzione, determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione.
Lo statuto regola l’esercizio del diritto d’iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.
La legge è sottoposta a referendum popolare qualora, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale.
Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
Lo statuto entra in vigore dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.”

2. Cosa stabilisce l’articolo 123

L’articolo 123 disciplina lo statuto regionale, ossia l’atto fondamentale che definisce l’organizzazione e il funzionamento di ciascuna Regione italiana.
In altre parole, lo statuto è la “Costituzione” della Regione: stabilisce chi governa, come viene eletto, come funzionano gli organi regionali e quali strumenti di partecipazione democratica (come il referendum) sono previsti.

3. Il contenuto dello statuto regionale

Ogni statuto deve essere:

  • in armonia con la Costituzione, cioè non può violare i principi fondamentali della Repubblica;

  • autonomo, nel senso che ogni Regione può scegliere la propria forma di governo (presidenziale, semipresidenziale, ecc.) entro i limiti costituzionali.

Lo statuto, quindi:

  • definisce la forma di governo regionale (ad esempio, come viene eletto il Presidente della Regione e come funziona il Consiglio regionale);

  • stabilisce le regole di organizzazione interna;

  • disciplina gli strumenti di democrazia diretta (iniziativa popolare e referendum);

  • regola la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

4. Il procedimento di approvazione

L’articolo 123 prevede un procedimento particolare e garantito per l’approvazione e la modifica dello statuto:

  1. Lo approva il Consiglio regionale con due deliberazioni, a distanza di almeno due mesi;

  2. Serve una maggioranza assoluta dei componenti (non solo dei presenti);

  3. Entro tre mesi dalla pubblicazione, può essere richiesto un referendum popolare da:

    • un cinquantesimo degli elettori regionali, oppure

    • un quinto dei consiglieri regionali;

  4. Se il referendum conferma lo statuto, esso entra in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

  5. Il Governo può impugnare lo statuto davanti alla Corte costituzionale entro 30 giorni, se ritiene che violi la Costituzione.

5. L’importanza dell’articolo 123

L’articolo 123 è fondamentale perché:

  • concretizza il principio di autonomia regionale (art. 5 e Titolo V della Costituzione);

  • garantisce che ogni Regione abbia un proprio assetto istituzionale, adattato alle proprie esigenze;

  • assicura controlli di legittimità costituzionale, mantenendo l’unità dell’ordinamento nazionale.

6. Statuti ordinari e speciali

È importante distinguere:

  • le Regioni a statuto ordinario, disciplinate dall’art. 123;

  • le Regioni a statuto speciale, il cui statuto è approvato con legge costituzionale (art. 116 Cost.).

Gli statuti ordinari possono essere modificati dalla Regione stessa; quelli speciali, invece, richiedono una legge costituzionale, quindi una procedura molto più complessa.

7. Conclusione

L’articolo 123 rappresenta uno dei cardini dell’autonomia regionale italiana.
Esso consente alle Regioni di modellare le proprie istituzioni nel rispetto dei principi costituzionali, bilanciando autonomia e unità nazionale.
Attraverso questo articolo, la Costituzione riconosce che l’Italia è una Repubblica “una e indivisibile”, ma fondata sulle autonomie locali, dove le Regioni hanno un ruolo attivo nel definire la propria organizzazione democratica.

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