“Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sovrintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.”
Tuttavia, è importante sapere che questo articolo è stato modificato dalla riforma del Titolo V della Costituzione nel 2001 (legge costituzionale n. 3/2001).
Oggi, l’articolo 124 è stato abrogato, cioè non è più in vigore.
2. Cosa prevedeva originariamente l’articolo 124
Quando la Costituzione entrò in vigore nel 1948, l’articolo 124 aveva la funzione di garantire il controllo del Governo centrale sulle Regioni, che erano appena state istituite e dovevano ancora consolidarsi.
La figura principale introdotta era quella del “commissario del Governo”, cioè un rappresentante dello Stato nella Regione, con il compito di:
coordinare le attività amministrative tra lo Stato e la Regione;
sovrintendere alle funzioni amministrative statali esercitate sul territorio regionale;
vigilare sull’attività della Regione, per assicurare che fosse in armonia con la Costituzione e con le leggi dello Stato.
3. Il ruolo del commissario del Governo
Il commissario del Governo era una figura di tipo prefettizio, nominata dal Governo centrale, residente nel capoluogo di Regione.
Aveva un ruolo di controllo e raccordo: doveva assicurarsi che l’attività amministrativa regionale non entrasse in conflitto con quella statale.
In sostanza, rappresentava il legame tra lo Stato e la Regione, in un periodo in cui il regionalismo italiano era ancora debole e si temeva che l’autonomia potesse creare disordini o disuguaglianze tra le Regioni.
4. L’evoluzione e l’abrogazione dell’articolo 124
Con la riforma del Titolo V del 2001, la Costituzione ha dato alle Regioni una maggiore autonomia politica, amministrativa e finanziaria.
In questo nuovo contesto, la figura del commissario del Governo è apparsa superata e incompatibile con il principio di autonomia regionale.
Per questo motivo, l’articolo 124 è stato abrogato, cioè cancellato dalla Costituzione.
Oggi, non esiste più un commissario del Governo nelle Regioni ordinarie.
Le funzioni di rappresentanza statale sul territorio sono esercitate da altri organi, come i Prefetti (che rappresentano il Governo nelle province) e i Presidenti delle Regioni (che rappresentano la Regione nei confronti dello Stato).
5. Significato e importanza storica
Anche se oggi non è più in vigore, l’articolo 124 ha avuto un ruolo importante nella storia costituzionale italiana, perché:
garantiva una fase di controllo e transizione nel passaggio dallo Stato centralizzato allo Stato regionale;
rappresentava la diffidenza iniziale del legislatore verso le autonomie locali;
è stato poi superato dal processo di decentramento, che ha reso le Regioni veri e propri enti autonomi.
In pratica, la sua abrogazione segna il passaggio dallo Stato regionale controllato a uno Stato delle autonomie, in cui le Regioni sono partner dello Stato, non più enti sottoposti a vigilanza.
6. Conclusione
L’articolo 124, oggi abrogato, fu un tassello fondamentale della prima fase del regionalismo italiano.
Stabiliva la presenza del commissario del Governo come garante del coordinamento tra Stato e Regione.
Con la riforma costituzionale del 2001, però, si è scelto di rafforzare l’autonomia regionale e di eliminare i controlli diretti dello Stato, in linea con una visione più moderna e federalista dell’organizzazione della Repubblica.
In sintesi:
Prima del 2001 → controllo statale tramite commissario del Governo;
Dopo il 2001 → maggiore autonomia e responsabilità diretta delle Regioni.
contatti
NOTIZIE ED APPROFONDIMENTI
Spazio ideato per offrire approfondimenti utili e chiari su temi legali di interesse comune.
