Art. 126
Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compie atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o quando per ragioni di sicurezza nazionale lo richieda.Può inoltre essere sciolto quando non sia più in grado di funzionare secondo le norme stabilite dalla Costituzione.
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri.
Con lo stesso decreto è nominata una Commissione straordinaria per la gestione dell’ordinaria amministrazione della Regione fino alla nuova elezione del Consiglio e della Giunta, che deve aver luogo entro tre mesi.
Il Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale e diretto, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente.
Egli è anche il Presidente della Regione.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo diversa disposizione dello statuto, è eletto per cinque anni e non può essere rieletto più di due volte consecutive.
Il Presidente della Giunta regionale, nei casi di grave violazione di legge, può essere rimosso con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri.
Le dimissioni volontarie del Presidente della Giunta, la sua rimozione, la sua morte o l’impedimento permanente comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
In tali casi si procede a nuove elezioni entro tre mesi.
(Nota: il testo sopra è integrato con le modifiche introdotte dalla riforma costituzionale del 1999 e da successive precisazioni.)
Significato e scopo dell’articolo 126
L’articolo 126 disciplina lo scioglimento dei Consigli regionali e la rimozione del Presidente della Giunta regionale (cioè del Presidente della Regione).
È una norma che bilancia l’autonomia delle Regioni con l’unità dello Stato: le Regioni hanno ampia libertà politica, ma entro i limiti fissati dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato.
Casi in cui il Consiglio regionale può essere sciolto
Il Consiglio regionale può essere sciolto in quattro situazioni principali:
Atti contrari alla Costituzione – ad esempio, se il Consiglio approvasse deliberazioni che violano i principi fondamentali della Carta.
Gravi violazioni di legge – come comportamenti illegittimi nell’esercizio delle proprie funzioni.
Ragioni di sicurezza nazionale – in caso di comportamenti che mettano a rischio l’integrità o la sicurezza dello Stato.
Incapacità di funzionamento – quando il Consiglio non riesce più ad operare regolarmente (ad esempio per dimissioni collettive dei consiglieri o crisi istituzionali).
Procedura di scioglimento
Lo scioglimento del Consiglio regionale è deciso dal Presidente della Repubblica, ma solo dopo aver sentito il Consiglio dei Ministri.
Il decreto deve essere motivato, cioè deve spiegare in modo chiaro le ragioni dello scioglimento.
Nel frattempo, viene nominata una Commissione straordinaria che gestisce l’amministrazione ordinaria fino a nuove elezioni, che devono avvenire entro tre mesi.
La rimozione del Presidente della Giunta regionale
Il Presidente della Regione può essere rimosso con decreto del Presidente della Repubblica se compie gravi violazioni di legge.
Anche in questo caso, il provvedimento deve essere motivato e preceduto da una deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Inoltre, se il Presidente si dimette, viene rimosso, muore o non può più esercitare le sue funzioni, decadono anche la Giunta e il Consiglio regionale: ciò serve a mantenere la coerenza politica tra Presidente e Consiglio, principio detto “simul stabunt, simul cadent” (“stanno insieme, cadono insieme”).
Importanza dell’articolo 126
Questo articolo è fondamentale perché:
garantisce che le Regioni restino fedeli ai principi costituzionali e alle leggi dello Stato;
tutela la stabilità e il corretto funzionamento delle istituzioni regionali;
consente allo Stato di intervenire solo in casi eccezionali, rispettando comunque l’autonomia regionale.
Conclusione
L’articolo 126 rappresenta uno strumento di equilibrio tra autonomia regionale e unità nazionale.
Stabilisce limiti chiari all’intervento dello Stato nelle Regioni, ma allo stesso tempo assicura che nessuna istituzione regionale possa agire contro la Costituzione o l’ordinamento giuridico italiano.
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