L’articolo 39 della Costituzione italiana affronta uno dei temi più centrali nella tutela dei diritti dei lavoratori: la libertà sindacale e l’organizzazione collettiva dei lavoratori attraverso i sindacati. Questo articolo rappresenta un punto cardine del diritto del lavoro e del sistema democratico, garantendo ai lavoratori uno strumento fondamentale per la difesa e la promozione dei propri interessi.

Il Testo dell’Articolo 39

“L’organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.”

L’articolo 39 si compone di quattro commi, ciascuno dei quali introduce un principio importante:

  1. Libertà sindacale: ogni individuo ha il diritto di costituire e aderire liberamente a un sindacato, senza costrizioni o interferenze da parte dello Stato o dei datori di lavoro.

  2. Registrazione facoltativa e non vincolante: i sindacati non sono obbligati a registrarsi per esistere e operare. Tuttavia, la registrazione è prevista per acquisire personalità giuridica.

  3. Democraticità interna: per potersi registrare, un sindacato deve avere uno statuto con ordinamento interno democratico, cioè garantire la partecipazione degli iscritti alle decisioni e la trasparenza dei processi decisionali.

  4. Efficacia erga omnes dei contratti collettivi: solo i sindacati registrati e rappresentativi possono stipulare contratti collettivi vincolanti per tutti i lavoratori di una certa categoria, anche per quelli non iscritti al sindacato.

Nonostante la chiarezza dei suoi principi, l’articolo 39 non è mai stato pienamente attuato, in particolare per quanto riguarda la registrazione dei sindacati e la stipula di contratti collettivi con efficacia erga omnes. In Italia, infatti, non esiste una legge che disciplini il procedimento di registrazione dei sindacati come previsto dal secondo comma. Di conseguenza:

  • I sindacati operano senza personalità giuridica, salvo casi eccezionali.

  • I contratti collettivi stipulati hanno efficacia solo tra le parti firmatarie (sindacati e datori di lavoro), ma non automaticamente verso tutti i lavoratori della categoria.

Ciò ha generato un sistema basato su prassi contrattuali consolidate, ma non regolato da una norma che dia attuazione piena all’articolo 39, aprendo anche dibattiti su rappresentatività, pluralismo sindacale e conflittualità.

La mancata attuazione dell’articolo 39 ha portato nel tempo a varie diseguaglianze tra i lavoratori, soprattutto nei settori meno sindacalizzati. Inoltre, ha reso difficile stabilire con certezza quali sindacati siano realmente rappresentativi, in assenza di criteri oggettivi legati all’iscrizione o alla registrazione.

Negli ultimi anni, il dibattito su una possibile legge di attuazione è tornato attuale, soprattutto in relazione alla crisi della rappresentanza sindacale, alla proliferazione dei contratti “pirata”, e alla necessità di dare maggiore trasparenza al sistema delle relazioni industriali.

L’articolo 39 della Costituzione italiana riconosce un principio fondamentale di libertà e democrazia nel mondo del lavoro: la possibilità per i lavoratori di unirsi, organizzarsi e contrattare collettivamente per migliorare le proprie condizioni. Tuttavia, la sua attuazione incompleta rappresenta una delle grandi lacune del sistema costituzionale italiano. Colmare questo vuoto normativo significherebbe rafforzare la democrazia economica e garantire maggiore equità e giustizia nei rapporti di lavoro.

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