La tutela del risparmio e l’accesso al credito secondo la Carta costituzionale

Testo dell’articolo 47

**”La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.

Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e all’investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.”**

Significato e finalità dell’articolo

L’articolo 47 della Costituzione sancisce un principio fondamentale dell’economia sociale di mercato:

la tutela del risparmio come bene pubblico e mezzo di promozione economica e sociale.

Lo Stato non si limita a garantire la libertà del risparmio, ma si impegna a:

  • Incoraggiarlo (stimolando l’abitudine al risparmio da parte delle famiglie);

  • Tutelarlo (impedendo che sia messo a rischio da speculazioni, crisi bancarie o inflazione);

  • Favorirne l’investimento consapevole in ambiti considerati di utilità sociale.

Le due anime dell’articolo: risparmio e credito

L’articolo 47 si articola in due parti distinte ma complementari:

  1. Tutela del risparmio
    Il risparmio è riconosciuto come strumento di autonomia personale, sicurezza economica e progresso familiare.
    Lo Stato deve quindi:

    • Proteggere i risparmiatori da abusi (es. truffe finanziarie, crolli bancari);

    • Promuovere strumenti sicuri e accessibili di risparmio (buoni postali, conti deposito, titoli pubblici);

    • Garantire un sistema fiscale che non penalizzi eccessivamente il piccolo risparmiatore.

  2. Disciplina e controllo del credito
    Il credito è un settore strategico che lo Stato deve:

    • Regolamentare attraverso leggi (es. Testo Unico Bancario);

    • Coordinare tra le diverse istituzioni (Banca d’Italia, CONSOB, Ministero dell’Economia);

    • Controllare per evitare concentrazioni di potere finanziario e garantire trasparenza.

Accesso del risparmio popolare alla proprietà e agli investimenti

Il secondo comma promuove l’uso produttivo del risparmio, incoraggiando investimenti che rafforzino l’indipendenza economica dei cittadini.
In particolare, lo Stato deve favorire:

  • La proprietà dell’abitazione (es. politiche per la casa, mutui agevolati);

  • La proprietà diretta coltivatrice (es. sostegno a piccoli agricoltori);

  • La partecipazione azionaria popolare (accesso diffuso al capitale delle grandi imprese).

Questi strumenti mirano a distribuire più equamente la ricchezza e a responsabilizzare i cittadini nella vita economica del Paese.

Attualità dell’articolo 47

In un contesto moderno segnato da:

  • Crisi finanziarie (es. casi di banche in default),

  • Volatilità dei mercati,

  • Difficoltà di accesso al credito per giovani e PMI,

l’articolo 47 rappresenta un punto di riferimento per politiche pubbliche orientate alla stabilità, all’equità e alla crescita inclusiva.

Negli ultimi anni, il legislatore e le autorità di vigilanza (es. Banca d’Italia, BCE, CONSOB) hanno adottato misure per:

  • Rafforzare la trasparenza bancaria e finanziaria;

  • Proteggere i piccoli risparmiatori;

  • Promuovere educazione finanziaria per rendere più consapevole la gestione del risparmio.

L’articolo 47 della Costituzione esprime la volontà della Repubblica di creare un sistema economico in cui risparmio, credito e investimenti popolari siano leve di libertà, sicurezza e partecipazione sociale.
Anche se il contesto economico è cambiato dal 1948 a oggi, i principi di fondo restano attuali: tutelare il cittadino e garantire un’economia fondata sulla fiducia e sull’inclusione finanziaria.

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