Art. 57
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di duecento.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre, salvo il Molise, che ne ha due, e la Valle d’Aosta, che ne ha uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatta in proporzione alla loro popolazione, è determinata, per ogni legislatura, con decreto del Presidente della Repubblica, sulla base dei dati comunicati dall’Istat.
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto, con rappresentanza proporzionale, salvo che per la circoscrizione Estero.
Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, con un sistema che assicura la rappresentanza delle minoranze e la parità di genere.
Analisi e spiegazione dell’articolo
1. Base regionale dell’elezione
L’articolo 57 stabilisce che il Senato è eletto su base regionale: ciò significa che i senatori vengono scelti all’interno di ogni Regione, a differenza della Camera dei deputati, eletta su base nazionale. Questo principio garantisce che ogni Regione sia rappresentata in Parlamento, rafforzando il legame tra il Senato e il territorio.
2. Numero dei senatori: 200
Dopo la riforma del 2020, il numero dei senatori elettivi è stato ridotto da 315 a 200. Questo fa parte della riforma che ha ridotto anche il numero dei deputati (da 630 a 400), con l’obiettivo dichiarato di snellire il Parlamento e ridurre i costi.
3. Minimo garantito di senatori per Regione
L’articolo prevede un numero minimo di senatori per ciascuna Regione:
Almeno 3 senatori per Regione.
Fanno eccezione:
Molise, che ha 2 senatori.
Valle d’Aosta, che ha 1 senatore.
Questo serve a garantire rappresentanza anche alle Regioni più piccole.
4. Ripartizione proporzionale
I 200 seggi del Senato sono distribuiti tra le Regioni in base alla loro popolazione residente. I dati ufficiali vengono forniti dall’ISTAT, e la ripartizione è stabilita tramite un decreto del Presidente della Repubblica, prima di ogni elezione.
5. Modalità di elezione
I senatori sono eletti con suffragio universale e diretto, cioè tutti i cittadini maggiorenni votano direttamente per i candidati al Senato. Inoltre, si adotta un sistema a rappresentanza proporzionale, che tende a riflettere la pluralità delle forze politiche. La legge elettorale può prevedere soglie di sbarramento e premi di maggioranza, ma deve rispettare il principio costituzionale della rappresentanza.
6. Rappresentanza delle minoranze e parità di genere
L’articolo 57 afferma anche che il sistema elettorale deve garantire:
La rappresentanza delle minoranze, cioè dei gruppi politici più piccoli e delle comunità linguistiche o etniche tutelate dalla Costituzione.
La parità di genere, promuovendo una presenza equilibrata di uomini e donne tra i candidati e, possibilmente, tra gli eletti.
Significato politico e istituzionale
L’articolo 57 sottolinea che il Senato è un’istituzione fortemente legata ai territori, pensata per rappresentare le diverse realtà regionali. Questo lo distingue dalla Camera dei deputati, che ha una rappresentanza più nazionale.
La riforma del 2020 ha mantenuto il bicameralismo paritario (Senato e Camera hanno gli stessi poteri), ma con un numero di parlamentari ridotto. Tuttavia, il dibattito su una possibile riforma del Senato (per esempio trasformarlo in una Camera delle Regioni, come in Germania) è ancora aperto.
L’articolo 57 della Costituzione definisce il volto territoriale del Senato della Repubblica, stabilendo regole chiare per la sua composizione ed elezione. Garantisce equilibrio tra Regioni grandi e piccole, rappresentanza democratica e attenzione ai diritti delle minoranze e alla parità di genere. Insieme agli altri articoli della Costituzione, contribuisce a rendere il Parlamento uno strumento centrale della democrazia italiana.
contatti
NOTIZIE ED APPROFONDIMENTI
Spazio ideato per offrire approfondimenti utili e chiari su temi legali di interesse comune.
