Quando si parla di invalidità e disabilità, la maggior parte delle persone pensa subito a una cifra: la percentuale d’invalidità civile. Per decenni il sistema italiano ha valutato i cittadini attraverso un parametro prevalentemente medico-biologico: a una patologia corrispondeva un punteggio fisso e, da quel punteggio, derivavano i diritti e le provvidenze economiche.
L’entrata in vigore della Riforma della Disabilità (D.Lgs. 62/2024) ha affiancato alle storiche tabelle un paradigma del tutto nuovo: la Classificazione ICF dell’OMS.
In questo articolo ripercorriamo la storia dell’ICF, la sua integrazione nella normativa italiana, le differenze sostanziali con le tabelle ministeriali e le risposte alle domande più frequenti.
1. Un po’ di storia: Com’è nato l’ICF?
L’ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) è stato emanato ufficialmente dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il 22 maggio 2001, sostituendo la vecchia classificazione ICIDH del 1980.
La vera rivoluzione dell’ICF è stata il passaggio dal modello medico al modello bio-psico-sociale:
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Il vecchio modello medico: Considerava la disabilità come un problema puramente individuale, una conseguenza diretta di una malattia o di una lesione anatomica.
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Il modello bio-psico-sociale dell’ICF: Conosce la disabilità non come un attributo della persona, ma come il risultato dell’interazione tra lo stato di salute dell’individuo e i fattori ambientali e personali del contesto in cui vive.
Una persona su sedia a rotelle di fronte a una scalinata si trova in una condizione di disabilità elevata; la stessa persona di fronte a una rampa o a un ascensore recupera un livello di autonomia e partecipazione sociale nettamente superiore.
2. L’introduzione nell’ordinamento italiano: Il D.Lgs. 62/2024
Sebbene l’ICF fosse già utilizzato da anni in ambito scolastico per la redazione del PEI (Piano Educativo Individualizzato), è con il Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62 che questo sistema entra dalla porta principale nell’accertamento medico-legale dell’invalidità.
Il decreto stabilisce che, durante la nuova “Valutazione di Base” unificata gestita dall’INPS, la Commissione Medica non deve limitarsi a diagnosticare le patologie, ma deve compilare la scheda di funzionamento ICF.
Questa valutazione serve a:
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Mappare le capacità e le limitazioni reali della persona.
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Individuare le barriere ambientali da abbattere e i facilitatori (ausili, tecnologie, assistenza) da introdurre.
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Porre le basi tecniche per la predisposizione del Progetto di Vita Personale e Partecipato.
3. Le Differenze Chiave: Tabelle Ministeriali vs Classificazione ICF
È fondamentale evitare confusioni tra i due strumenti utilizzati dalle commissioni INPS, poiché rispondono a scopi completamente diversi:
| Parametro di Confronto | Tabelle Ministeriali (D.M. 05/02/1992) | Classificazione ICF (OMS) |
| Oggetto di Valutazione | Danno biologico e lesione anatomica | Funzionamento reale nella vita quotidiana |
| Espressione del Risultato | Percentuale Unica Complessiva (es. 75%, 100%) | Qualificatori Decimali Separati (da .0 a .4) |
| Cumulo dei Dati | Si applica il calcolo riduzionistico o salomonico | Nessun calcolo: le percentuali non si sommano |
| Scopo Principale | Erogazione delle prestazioni economiche (assegno, pensione) | Definizione dei servizi, ausili e Progetto di Vita |
4. Domande Frequenti (FAQ)
L’introduzione dell’ICF abroga le Tabelle Ministeriali del 1992?
No. Le tabelle del D.M. 05/02/1992 restano pienamente in vigore. Continuano a essere il parametro legale per determinare la percentuale d’invalidità necessaria a ottenere l’assegno di assistenza, la pensione d’inabilità o le indennità economiche.
Le percentuali indicate nei qualificatori ICF si sommano tra loro?
No, in nessun caso. I decimali dell’ICF (es. .1 Lieve, .2 Medio, .3 Grave) esprimono l’intervallo di compromissione relativo a quella singola funzione o attività. Non si fa alcuna somma algebrica né calcolo riduzionistico.
Chi si occupa di compilare la sezione ICF?
La valutazione viene effettuata dalla Commissione Medica Integrata presso l’INPS durante la visita di prima istanza, basandosi anche sulle informazioni clinico-funzionali inserite dal medico curante nel certificato introduttivo telematico.
Cosa succede se l’INPS non riconosce la giusta gravità o ritarda la convocazione?
I diritti del cittadino restano pienamente tutelati. In caso di verbali nei quali la percentuale d’invalidità o la connotazione di gravità non riflettano lo stato reale, o qualora la visita non venga fissata entro i termini di legge, è possibile promuovere il ricorso giurisdizionale mediante Accertamento Tecnico Preventivo (ATP ex art. 445-bis c.p.c.) dinanzi al Tribunale del Lavoro.
La struttura concettuale del sistema ICF descrive l’interazione dinamica tra le condizioni di salute, le funzioni corporee, le attività quotidiane e i fattori ambientali.
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