L’approvazione del Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2024), in attuazione della legge delega n. 227/2021, rappresenta la più strutturata e profonda riforma dell’invalidità e della disabilità in Italia degli ultimi trent’anni.

Il testo normativo unifica le procedure medico-legali in capo all’INPS, introduce la valutazione del funzionamento della persona secondo i parametri dell’OMS (ICF), disciplina la redazione del Progetto di Vita e promuove una totale digitalizzazione procedurale tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico.

1. Tempistiche e Decorrenza della Riforma

La riforma segue un calendario di applicazione progressiva articolato in tre fasi:

  • 1° Gennaio 2025 – Avvio Sperimentale: La nuova procedura di accertamento è partita in via sperimentale in 9 province campione (Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste).

  • Anno 2026 – Fase di Transizione: Intero anno dedicato alla sperimentazione operativa, all’adeguamento delle infrastrutture informatiche e alla formazione del personale di INPS, ASL e Comuni.

  • 1° Gennaio 2027 – Regime Nazionale: Entrata in vigore definitiva e uniforme su tutto il territorio nazionale.

2. Analisi della Norma: Gli Articoli nel Dettaglio

CAPO I – Definizioni e Principi Generali (Artt. 1 – 2)

  • Art. 1 (Oggetto e finalità): Garantisce alla persona con disabilità l’esercizio dei propri diritti, l’autonomia e la piena inclusione sociale.

  • Art. 2 (Definizioni): Ridefinisce la condizione di disabilità secondo il modello bio-psico-sociale, integrando la diagnosi clinica (ICD-11) con la classificazione del funzionamento ICF dell’OMS.

CAPO II – Valutazione di Base e Accertamento della Disabilità (Artt. 3 – 6)

  • Art. 3 (Procedimento di valutazione di base): Affida l’accertamento in via esclusiva all’INPS, che opera tramite le Commissioni Mediche Unificate.

  • Art. 4 (Certificato medico introduttivo): Disciplina la trasmissione telematica del certificato da parte del medico curante, contenente le patologie diagnosticate e la prima indicazione sulle limitazioni funzionali.

  • Art. 5 (Svolgimento delle visite e accertamento): Regola le modalità di svolgimento della visita medica di valutazione di base, improntate a criteri di semplificazione e accessibilità.

  • Art. 6 (Verbale unificato): Dispone l’emissione di un unico provvedimento conclusivo contenente l’esito sanitario, la sussistenza dei requisiti per le provvidenze economiche e la scheda di funzionamento ICF.

CAPO III – Valutazione Multidimensionale e Progetto di Vita (Artt. 7 – 17)

  • Art. 7 (Valutazione multidimensionale): Attiva la fase di analisi approfondita per le persone che necessitano di sostegni complessi e continuativi.

  • Art. 8 (Unità Valutativa Multidimensionale – UVM): Definisce la composizione dell’UVM, integrata da medici INPS, ASL, assistenti sociali del Comune e la persona con disabilità (con i suoi familiari/caregiver).

  • Art. 9 (Progetto di vita): Disciplina la natura, i principi e i contenuti del Progetto di Vita Personale e Partecipato.

  • Art. 10 (Elaborazione e approvazione del Progetto di Vita): Delinea i passaggi amministrativi e partecipativi per la redazione e l’approvazione formale del piano individuale.

  • Art. 11 (Adozione e gestione del Progetto di Vita): Disciplina la concreta erogazione dei servizi, dei sostegni e delle prestazioni programmate.

  • Art. 12 (Budget di progetto): Definisce l’aggregazione di tutte le risorse pubbliche (sanitarie, sociali, educative) e private destinate a finanziare il Progetto di Vita.

  • Art. 13 (Monitoraggio e riapprovazione): Prevede verifiche periodiche sull’efficacia delle misure adottate e l’eventuale aggiornamento del piano.

  • Art. 14 (Responsabile dell’attuazione del Progetto di Vita): Individua il referente pubblico incaricato di coordinare e monitorare la corretta esecuzione dei servizi.

  • Art. 15 (Integrazione dei servizi e semplificazione): Garantisce la continuità assistenziale ed evita la duplicazione degli adempimenti burocratici.

  • Art. 16 (Diritto alla vita indipendente e deistituzionalizzazione): Promuove interventi volti a favorire la permanenza della persona nel proprio contesto di vita ed evitare il ricovero coatto.

  • Art. 17 (Riconoscimento delle soluzioni abitative): Sostiene e finanzia forme di co-housing, residenzialità autonoma e soluzioni domotiche gestite.

CAPO IV – Garanzie, Supporto e Sviluppo del Procedimento (Artt. 18 – 34)

  • Art. 18 (Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità): Istituisce l’organo indipendente di tutela e vigilanza su scala nazionale.

  • Art. 19 (Attribuzioni e compiti del Garante): Dettaglia i poteri d’ispezione, verifica e raccomandazione spettanti al Garante contro le discriminazioni.

  • Art. 20 (Formazione del personale): Impone la formazione obbligatoria per gli operatori sanitari, sociali e amministrativi coinvolti.

  • Art. 21 (Digitalizzazione e banche dati): Regola l’interconnessione telematica tra i database dell’INPS, delle Regioni e dei Comuni.

  • Art. 22 (Supporto per la partecipazione al procedimento): Garantisce alla persona l’assistenza, l’affiancamento e l’accomodamento ragionevole in tutte le fasi di valutazione.

  • Art. 23 (Avvio del procedimento per la formazione del progetto di vita): Disciplina la richiesta formale di attivazione del Progetto di Vita presentata dalla persona con disabilità o da chi la rappresenta.

  • Art. 24 (Sperimentazione): Delinea le modalità di avvio e gestione della fase pilota nelle 9 province pioniere.

  • Art. 25 (Monitoraggio della sperimentazione): Regola l’analisi periodica dei dati di avanzamento della fase di prova.

  • Art. 26 (Commissione tecnico-scientifica): Istituisce l’organismo di supporto per la verifica della sostenibilità e dei risultati della sperimentazione.

  • Art. 27 (Disposizioni di coordinamento): Allinea la nuova disciplina alle normative di settore previgenti.

  • Art. 28 (Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali): Fa salve le competenze e le potestà legislative delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province Autonome.

  • Art. 29 (Fondo per la disabilità): Disciplina l’utilizzo delle risorse destinate alla copertura dei nuovi servizi.

  • Art. 30 (Disposizioni finanziarie): Individua i canali di copertura economica degli oneri derivanti dal decreto.

  • Art. 31 (Abrogazioni): Dispone l’abrogazione esplicita delle norme incompatibili col nuovo testo.

  • Art. 32 (Modifiche a disposizioni legislative vigenti): Adegua il linguaggio e la terminologia delle altre leggi dello Stato.

  • Art. 33 (Disposizioni transitorie): Disciplina la validità e la gestione dei procedimenti in corso durante il passaggio al nuovo regime.

  • Art. 34 (Entrata in vigore): Fissa i termini di efficacia e decorrenza delle singole norme.

CAPO V – Digitalizzazione, Interoperabilità e Semplificazioni Avanzate (Artt. 35 – 40)

A completamento dell’impianto di semplificazione, il quadro normativo e le disposizioni collegate introducono i pilastri della digitalizzazione sanitaria e sociale:

  • Art. 35 (Interoperabilità dei Sistemi Informativi): Dispone lo scambio automatico e telematico di dati tra i database di INPS, ASL, Regioni e Comuni, vietando la richiesta di documenti già in possesso della P.A.

  • Art. 36 (Utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico – FSE): Consente alle Commissioni INPS (previo consenso) di consultare direttamente gli esami e i referti presenti nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) per l’accertamento delle prestazioni assistenziali e previdenziali, riducendo la necessità di visite in presenza o la consegna di cartacei.

  • Art. 37 (Integrazione con il SIUSS): Collega i dati dell’invalidità e del Progetto di Vita al Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS) per monitorare l’erogazione delle prestazioni sui territori e garantire i LEPS.

  • Art. 38 (Monitoraggio e Sostenibilità dei Livelli Essenziali): Regola il controllo continuativo dei flussi finanziari a garanzia delle coperture del Budget di Salute.

  • Art. 39 (Corsie Preferenziali per Patologie Complesse e Ingravescenti): Stabilisce iter ultra-semplificati d’ufficio per i malati oncologici, le patologie rare o le condizioni irreversibili e ingravescenti, azzerando le visite di revisione superflue.

  • Art. 40 (Coordinamento Normativo Finale e Disposizioni di Chiusura): Raccorda e chiude il quadro normativo, allineando la legislazione assistenziale ai principi di trasparenza e digitalizzazione.

3. Le Tabelle del D.M. 05/02/1992 restano in vigore per le Pensioni

È fondamentale ribadire un principio di garanzia per tutti gli assistiti:

Le percentuali d’invalidità civile (es. 65%, 75%, 100%) continuano a essere calcolate esclusivamente sulla base delle Tabelle Ministeriali del D.M. 05/02/1992.

La scheda ICF non cancella e non sostituisce i criteri medico-legali storici per l’assegnazione delle provvidenze economiche (assegno mensile, pensione di inabilità, indennità di accompagnamento) o per i benefici della Legge 104/1992. L’ICF serve a identificare i bisogni assistenziali e le barriere per il Progetto di Vita, mentre il D.M. 1992 attribuisce il punteggio percentuale per le prestazioni economiche.

4. Domande Frequenti (FAQ)

I verbali di invalidità già rilasciati perdono validità?

No. I verbali definitivi o privi di data di revisione mantengono inalterata la loro efficacia giuridica ed economica. La nuova disciplina si applica alle nuove istanze o alle domande di aggravamento inoltrate durante la fase di transizione e a regime.

Come funziona l’accesso tramite Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)?

Ai sensi dell’Art. 36, l’INPS può acquisire direttamente i referti medici, le relazioni specialistiche e le diagnosi presenti nel Fascicolo Sanitario Elettronico del cittadino. In questo modo si velocizza l’iter ed evita di dover fotocopiare e consegnare manualmente la documentazione clinica.

Come si attiva la richiesta per il Progetto di Vita?

Ai sensi dell’Art. 23, la richiesta di formazione del Progetto di Vita viene attivata su istanza della persona con disabilità (o dei suoi rappresentanti/caregiver) dopo il rilascio del verbale di valutazione di base, indirizzando la domanda al Comune o all’Ambito Territoriale Sociale di residenza.

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