All’interno dei verbali di invalidità civile o handicap rilasciati dall’INPS, una delle sezioni più delicate e determinanti per la vita quotidiana è quella relativa ai requisiti per la mobilità. Spesso ci si trova di fronte alla dicitura che certifica il possesso o il mancato possesso dei requisiti per il contrassegno di parcheggio per disabili. Ma cosa significa esattamente e cosa si può fare se il verbale non riporta questa dicitura?

1. La Legge di Riferimento

Il pilastro normativo che disciplina il contrassegno di circolazione e sosta è l’articolo 381 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada), successivamente modificato e integrato.

A questo si affianca una pietra miliare della semplificazione burocratica: l’articolo 4 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito in Legge n. 35/2012). Questa norma ha stabilito che le Commissioni Mediche Integrate dell’INPS, in sede di accertamento dell’invalidità civile o dell’handicap, debbano esprimersi esplicitamente anche sulla sussistenza dei requisiti sanitari per il contrassegno invalidi e per le agevolazioni fiscali sui veicoli.

Ciò ha evitato ai cittadini il disagio di sottoporsi a visite mediche separate (prima era necessario prima il verbale INPS e poi un’ulteriore visita alla medicina legale della ASL).

2. La Dicitura INPS: Possiede o Non Possiede i Requisiti?

Nei verbali elettronici dell’INPS, la commissione medico-legale inserisce una specifica annotazione.

  • Se l’interessato POSSIEDE i requisiti: Nel verbale comparirà una dicitura simile a:

    «L’interessato possiede i requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui all’art. 381 del DPR 495/1992» (oppure la specifica dicitura per persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o non vedenti).

  • Se l’interessato NON POSSIEDE i requisiti: La dicitura evidenzierà che non sussistono le condizioni previste dai commi di riferimento per la deambulazione ridotta o l’impedimento grave.

3. Cosa Fare se NON si Possiede il Verbale INPS (La Strada Alternativa)

Può capitare che il verbale INPS sia sprovvisto di tale riconoscimento (magari perché rilasciato anni prima, oppure perché la commissione non ha inserito la dicitura nonostante le reali difficoltà motorie sopravvenute o aggravate).

In assenza dell’apposita annotazione nel verbale INPS, esiste una strada alternativa e ufficiale per ottenere il contrassegno dal Comune:

Il percorso di accertamento tramite l’ASL

  1. Certificazione Medica ASL: L’interessato deve recarsi presso l’ufficio medico-legale della propria Azienda Sanitaria Locale (ASL) di appartenenza per richiedere una certificazione specifica.

  2. Visita di accertamento: Lo specialista medico-legale della ASL effettuerà una visita finalizzata ad accertare se il soggetto si trovi effettivamente nella condizione di “persona invalida con capacità deambulatoria impedita o sensibilmente ridotta” o se sia persona non vedente.

  3. Rilascio del certificato igienico-sanitario: Se l’esito è positivo, la ASL rilascerà un apposito certificato medico conforme all’art. 381 del DPR 495/1992.

  4. Presentazione al Comune: Con questo certificato in mano, ci si rivolge al Sindaco del proprio Comune di residenza (tramite gli uffici preposti o la polizia locale) allegando la documentazione, la fototessera e il modulo di richiesta. Il Comune non potrà rifiutarsi di rilasciare il pass a fronte di un certificato medico ASL valido ed esplicito.

4. Che cos’è il CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europeo)

Il documento che viene rilasciato al termine di questo iter è il CUDE, ovvero il Contrassegno Unificato Disabili Europeo. Si tratta del documento ufficiale e standardizzato che permette alle persone con disabilità di circolare e parcheggiare usufruendo delle agevolazioni previste in tutti i Paesi membri dell’Unione Europea.

  • Come si presenta: È un tagliando cartaceo (che ha sostituito i vecchi contrassegni arancioni) da esporre ben visibile sul cruscotto del veicolo utilizzato per il trasporto della persona invalida.

  • È strettamente personale: Il contrassegno riporta il numero, la scadenza, i dati identificativi e la foto del titolare. Non è legato a una singola auto, il che significa che può essere utilizzato su qualsiasi veicolo venga impiegato per accompagnare la persona titolare in quel momento.

  • La Piattaforma Nazionale CUDE: Grazie a un’apposita banca dati nazionale gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i titolari possono associare le targhe dei veicoli più utilizzati. Questo permette di circolare liberamente nelle ZTL (Zone a Traffico Limitato) di altri Comuni italiani aderenti, senza dover ogni volta effettuare comunicazioni preventive ai comandi di polizia locale delle città che si visitano.

5. Domande Frequenti (FAQ)

D: Il verbale INPS riporta che possiedo i requisiti. Posso parcheggiare subito?

R: No. Il verbale INPS attesta soltanto il diritto sanitario, ma il contrassegno vero e proprio (il CUDE) deve essere materialmente richiesto e rilasciato dall’ufficio competente del tuo Comune di residenza.

D: Il contrassegno disabili è legato alla mia macchina?

R: No, il CUDE è strettamente personale. È associato alla persona con disabilità e non a un numero di targa specifico, quindi può essere esposto su qualsiasi veicolo la stia trasportando in quel momento.

D: Cosa devo fare se ho smarrito il vecchio verbale INPS con i requisiti?

R: Puoi richiedere un duplicato o un estratto del verbale direttamente all’INPS, accedendo con le tue credenziali (SPID, CIE o CNS) all’area riservata del portale istituzionale, oppure rivolgendoti a un ente di patronato o a un CAF.

D: Posso usare il contrassegno italiano in un altro Paese dell’Unione Europea?

R: Sì, assolutamente. Grazie alla validità europea del CUDE, il contrassegno rilasciato in Italia è riconosciuto in tutti i Paesi dell’Unione, garantendo i diritti di sosta e circolazione previsti dalle normative locali dello Stato in cui ci si trova.

D: Se all’ASL ho già visite mediche e referti aggiornati, il medico ne chiede altri o si può attenere a quelli?

R: Se l’interessato possiede già certificazioni cliniche recenti e dettagliate rilasciate da strutture pubbliche o convenzionate, il medico legale dell’ASL può prenderle come riferimento fondamentale per redigere il certificato, senza imporre una nuova trafila di esami. Tuttavia, il medico conserva piena autonomia di valutazione e potrà richiedere integrazioni o accertamenti aggiuntivi solo se la documentazione in possesso risulta troppo datata, generica o priva di riferimenti espliciti sull’impatto della patologia rispetto alla capacità di deambulazione.

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