Articolo 102
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.
1. Significato generale
L’articolo 102 stabilisce chi esercita la funzione giurisdizionale in Italia e quali limiti esistono alla creazione di nuovi organi giudiziari.
In sostanza, afferma che:
la giustizia è esercitata dai magistrati ordinari (cioè giudici e pubblici ministeri appartenenti all’ordine giudiziario);
è vietato creare tribunali straordinari o speciali, cioè corti “fuori sistema” nate per casi o persone particolari;
è possibile, però, istituire sezioni specializzate all’interno dei tribunali ordinari, per trattare materie specifiche (come diritto minorile, del lavoro, agrario, ecc.);
la legge può prevedere forme di partecipazione popolare alla giustizia (come nel caso delle Corti d’assise, dove siedono anche giudici popolari).
2. “La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari”
Questo principio serve a garantire l’unità e l’indipendenza del potere giudiziario.
La giustizia è affidata a magistrati che fanno parte dell’ordine giudiziario, un corpo autonomo regolato da norme precise e sottoposto soltanto al Consiglio Superiore della Magistratura (art. 104 Cost.).
In questo modo si evita che il potere politico o altri interessi creino tribunali “ad hoc” o manipolino i giudizi a proprio vantaggio.
3. “Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali”
Questa disposizione nasce come reazione agli abusi del regime fascista, che spesso creava tribunali speciali per reprimere l’opposizione politica (come il “Tribunale speciale per la difesa dello Stato”, attivo dal 1926 al 1943).
I Costituenti, memori di quel periodo, vollero impedire che simili organi potessero esistere di nuovo.
Solo la magistratura ordinaria può amministrare la giustizia, con le stesse regole per tutti, nel rispetto della legge e dei diritti fondamentali.
4. “Possono soltanto istituirsi… sezioni specializzate”
Pur vietando i tribunali speciali, la Costituzione consente di creare sezioni specializzate all’interno dei tribunali ordinari, per materie che richiedono competenze tecniche o sociali specifiche.
Esempi attuali di sezioni specializzate:
Tribunali per i minorenni, con la partecipazione di esperti in psicologia e pedagogia;
Sezioni lavoro, che trattano cause relative a rapporti di lavoro e previdenza;
Sezioni agrarie, per le controversie in materia rurale;
Tribunali delle imprese, per le controversie in materia societaria o di proprietà industriale.
Questo equilibrio consente di unire competenza tecnica e unità dell’ordinamento giudiziario.
5. “La partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia”
L’ultimo comma riconosce la possibilità che i cittadini partecipino direttamente all’attività giudiziaria.
La forma più nota è quella dei giudici popolari nelle Corti d’assise, che giudicano i reati più gravi insieme ai magistrati professionisti.
Ciò realizza un principio democratico: la giustizia è amministrata anche dal popolo, in nome del popolo (come afferma l’art. 101).
6. Contesto storico e valore attuale
Nel passato, i tribunali speciali erano strumenti di controllo politico.
L’articolo 102 rappresenta quindi una garanzia contro gli abusi di potere e un pilastro dello Stato democratico e costituzionale.
Oggi questo principio continua a proteggere la giustizia da derive autoritarie e a mantenere l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge (art. 3 Cost.).
Ogni persona deve poter contare su un giudice indipendente, imparziale e ordinario, non scelto “su misura” per il caso.
7. Conclusione
L’articolo 102 della Costituzione italiana completa il principio espresso dall’articolo 101:
se la giustizia è amministrata “in nome del popolo” e “i giudici sono soggetti soltanto alla legge”, allora deve essere esercitata da magistrati ordinari, in un sistema unitario, imparziale e trasparente.
Questa norma, seppur tecnica, è una delle più importanti per la tutela della libertà individuale e dell’uguaglianza di tutti davanti alla giustizia.
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