Articolo 103
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela, nei confronti della pubblica amministrazione, degli interessi legittimi e, in particolari materie, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
1. Introduzione e significato generale
L’articolo 103 della Costituzione definisce e disciplina le giurisdizioni speciali presenti nell’ordinamento italiano.
A differenza dei magistrati ordinari, che si occupano delle controversie tra privati, questi organi si occupano di materie particolari, soprattutto quando è coinvolta la Pubblica Amministrazione o lo Stato.
L’articolo riconosce tre principali categorie di giurisdizione speciale:
La giustizia amministrativa (Consiglio di Stato e TAR);
La Corte dei conti;
I tribunali militari.
2. “Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa”
Il Consiglio di Stato è il vertice della giustizia amministrativa in Italia.
Insieme ai Tribunali Amministrativi Regionali (TAR), tutela i cittadini contro gli atti illegittimi o ingiusti della Pubblica Amministrazione (come ministeri, comuni, regioni, scuole, enti pubblici).
Gli organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione sugli interessi legittimi, cioè situazioni in cui un cittadino chiede che la Pubblica Amministrazione rispetti la legge nell’esercizio del suo potere (ad esempio, in un concorso pubblico o in una gara d’appalto).
In alcune materie, però, la giustizia amministrativa può anche decidere su diritti soggettivi, cioè su posizioni giuridiche piene e perfette del cittadino (ad esempio, nel pubblico impiego o nei contratti pubblici).
In sintesi: il cittadino può ricorrere al giudice amministrativo quando ritiene che un atto o un comportamento della Pubblica Amministrazione violi la legge o i suoi diritti.
3. “La Corte dei conti”
La Corte dei conti è un organo di rilievo costituzionale con tre funzioni principali:
Giurisdizionale – giudica su danni erariali, cioè quando un funzionario pubblico provoca un danno economico allo Stato o a un ente pubblico;
Contabile – controlla la regolarità della gestione finanziaria pubblica;
Consultiva e di controllo – vigila sull’uso corretto delle risorse pubbliche e riferisce al Parlamento.
In altre parole, la Corte dei conti tutela il denaro dei cittadini e garantisce che venga speso secondo le regole e con responsabilità.
4. “I tribunali militari”
I tribunali militari sono organi speciali che giudicano i reati commessi da militari, ma con limiti precisi:
In tempo di pace, hanno giurisdizione solo per i reati militari (cioè previsti dal codice penale militare di pace) commessi da appartenenti alle Forze Armate;
In tempo di guerra, la loro competenza può essere estesa anche ad altri soggetti e a reati commessi in contesto bellico, secondo quanto stabilito dalla legge.
Questo serve a garantire che anche la disciplina militare rispetti la legalità costituzionale, evitando abusi o tribunali d’eccezione.
5. Contesto storico
Durante il regime fascista e, prima ancora, nello Statuto Albertino, il potere giudiziario non era completamente indipendente.
Esistevano numerosi tribunali speciali e corti di eccezione, spesso usate per colpire oppositori politici o per proteggere la Pubblica Amministrazione dalle critiche dei cittadini.
I Costituenti, pur vietando i giudici straordinari (art. 102), riconobbero che alcune materie complesse o tecniche richiedevano competenze particolari.
Per questo permisero l’esistenza di alcune giurisdizioni speciali, ma sempre regolate dalla legge e integrate nel sistema giudiziario dello Stato.
6. Importanza e valore attuale
L’articolo 103 rappresenta un equilibrio delicato:
da un lato, preserva l’unità del potere giudiziario (nessun giudice straordinario può essere creato arbitrariamente);
dall’altro, riconosce la necessità di specializzazione, perché alcune controversie richiedono competenze tecniche (come in diritto amministrativo, contabile o militare).
Oggi, il principio costituzionale dell’art. 103 continua a garantire:
la tutela dei cittadini contro gli abusi della Pubblica Amministrazione;
la trasparenza della gestione pubblica;
il controllo di legalità sulle Forze Armate.
7. Conclusione
L’articolo 103 della Costituzione italiana mostra come la giustizia non sia un blocco unico, ma un sistema articolato e specializzato.
Esso permette di tutelare i cittadini nei confronti dello Stato stesso, assicurando che anche la Pubblica Amministrazione, gli organi contabili e le Forze Armate siano soggetti alla legge.
In questo modo, la Costituzione garantisce che nessun potere, nemmeno quello pubblico o militare, sia al di sopra della giustizia.
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