L’Articolo 119 della Costituzione italiana, introdotto con la riforma del Titolo V del 2001, disciplina l’autonomia finanziaria degli enti locali e delle Regioni, stabilendo principi fondamentali per il federalismo fiscale e la gestione delle risorse pubbliche. Esso garantisce che gli enti territoriali possano disporre delle risorse necessarie per svolgere le proprie funzioni in modo autonomo ed efficiente.

Testo dell’Articolo 119

L’articolo stabilisce che:

  1. Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

  2. Essi dispongono delle risorse necessarie per esercitare le proprie funzioni in conformità ai principi della Costituzione.

  3. Le entrate derivano da tributi propri, compartecipazioni a tributi dello Stato e trasferimenti statali.

  4. Gli enti locali possono istituire tributi propri secondo le norme di legge, nel rispetto dei principi di capacità contributiva e progressività.

  5. La legge può prevedere forme di perequazione tra enti con diversa capacità fiscale per garantire equità e uniformità dei servizi pubblici.

Principi chiave

  • Autonomia finanziaria: gli enti locali possono gestire entrate e spese senza vincoli eccessivi dallo Stato, nel rispetto della legge.

  • Tributi propri: Regioni e Comuni possono istituire imposte locali, purché conformi ai principi costituzionali.

  • Solidarietà e perequazione: lo Stato può intervenire per garantire uniformità dei servizi su tutto il territorio nazionale.

  • Sussidiarietà finanziaria: le risorse devono seguire le funzioni: l’ente che svolge un servizio deve avere le risorse per garantirlo.

Implicazioni pratiche

L’Articolo 119 ha un ruolo centrale nel federalismo fiscale italiano:

  • Permette agli enti locali di essere economicamente autonomi, riducendo la dipendenza dai trasferimenti statali.

  • Favorisce una gestione più efficiente e vicina ai cittadini, perché le risorse seguono le competenze.

  • Introduce strumenti di solidarietà interterritoriale per garantire che tutti i cittadini abbiano accesso ai servizi essenziali, anche in territori con minore capacità fiscale.

  • Consente agli enti di pianificare bilanci locali coerenti con le priorità e le necessità del proprio territorio.

Evoluzione e rilevanza

L’autonomia finanziaria degli enti locali, sancita dall’Articolo 119, è stata rafforzata anche dalla legislazione sul federalismo fiscale e sulle Città metropolitane. Questo principio è fondamentale per garantire che l’autonomia normativa degli enti locali (Articoli 117 e 118) sia accompagnata dalla possibilità concreta di finanziarla.

Conclusione

L’Articolo 119 rappresenta il pilastro finanziario del regionalismo e del decentramento amministrativo in Italia. Garantisce che Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane possano gestire risorse proprie e trasferite in modo autonomo, efficiente e solidale, assicurando servizi pubblici uniformi e rispondenti ai bisogni dei cittadini.

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