Art. 121 Costituzione italiana
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi.

La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Spiegazione generale

L’articolo 121 definisce la struttura istituzionale di base della Regione, indicando i suoi tre organi fondamentali:

  1. Il Consiglio regionale

  2. La Giunta regionale

  3. Il Presidente della Giunta regionale

Si tratta del modello tipico di una forma di governo di tipo parlamentare a livello regionale, analogo a quello dello Stato (Parlamento – Governo – Presidente del Consiglio).

1. Il Consiglio regionale

È l’organo rappresentativo della Regione, eletto a suffragio universale dai cittadini.
Il Consiglio:

  • fa le leggi regionali nelle materie di competenza;

  • approva il bilancio e il piano di sviluppo della Regione;

  • controlla l’operato della Giunta e può sfiduciarla;

  • esercita le altre funzioni previste dalla Costituzione o dallo statuto regionale.

 In sintesi, rappresenta la voce democratica dei cittadini e il cuore dell’autonomia legislativa regionale.

2. La Giunta regionale

È l’organo esecutivo della Regione, corrispondente al “governo” regionale.
Le sue funzioni principali sono:

  • attuare le leggi regionali e statali di competenza;

  • predisporre il bilancio e i programmi di sviluppo economico e sociale;

  • gestire l’amministrazione regionale;

  • proporre leggi al Consiglio.

La Giunta è formata dal Presidente e da un numero di assessori (stabilito dallo statuto regionale).
È responsabile politicamente davanti al Consiglio regionale.

3. Il Presidente della Giunta regionale

È la massima autorità politica e amministrativa della Regione.
Il Presidente:

  • rappresenta la Regione all’interno e all’esterno;

  • dirige la politica della Giunta e ne coordina l’attività;

  • promulga le leggi regionali e emana i regolamenti;

  • coordina le funzioni amministrative delegate dallo Stato;

  • è responsabile politicamente davanti al Consiglio.

Dal 1999, con la riforma costituzionale (legge costituzionale n. 1/1999), il Presidente è eletto direttamente dai cittadini, rafforzando la legittimazione democratica e la stabilità del governo regionale.

Significato e importanza dell’articolo 121

L’articolo 121 è una norma fondamentale perché:

  • organizza i poteri regionali, stabilendo un equilibrio tra rappresentanza (Consiglio) ed esecutivo (Giunta e Presidente);

  • definisce la separazione dei poteri e le relazioni tra gli organi;

  • garantisce che ogni Regione abbia una struttura istituzionale omogenea su tutto il territorio nazionale, pur potendo adattarla nel proprio statuto.

In pratica, l’articolo 121 realizza l’autonomia politica e amministrativa regionale, ma nel quadro dell’unità della Repubblica, sancita dall’articolo 5 della Costituzione.

Conclusione

L’articolo 121 della Costituzione rappresenta la base dell’ordinamento regionale italiano.
Stabilisce un sistema di governo democratico, fondato su:

  • partecipazione popolare (Consiglio),

  • efficienza amministrativa (Giunta),

  • leadership politica e responsabilità (Presidente).

In questo modo, la Costituzione garantisce che le Regioni non siano solo articolazioni burocratiche dello Stato, ma enti autonomi dotati di poteri reali e rappresentativi, capaci di rispondere alle esigenze delle comunità locali.


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