Art. 122 Costituzione italiana
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e a una delle Camere del Parlamento o a un altro Consiglio o Giunta regionale o al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un Ufficio di presidenza.
Il Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale e diretto, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
Spiegazione generale
L’articolo 122 della Costituzione stabilisce le regole generali per l’elezione e il funzionamento degli organi regionali, definendo i rapporti tra la legislazione statale e quella regionale in questa materia.
In sostanza, indica chi elegge chi, come si vota, quanto dura il mandato e quali limiti devono rispettare le Regioni nel fissare le proprie norme elettorali.
1. Competenza legislativa in materia elettorale
Il primo comma prevede che:
le Regioni hanno il potere di disciplinare, con legge regionale, il sistema elettorale, i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente, della Giunta e dei consiglieri regionali;
ma devono farlo nel rispetto dei principi fondamentali fissati da una legge della Repubblica (cioè una legge statale);
inoltre, è lo Stato a stabilire la durata degli organi elettivi (oggi cinque anni).
Questo equilibrio garantisce autonomia regionale, ma allo stesso tempo uniformità minima tra le diverse Regioni, per evitare differenze troppo marcate nei sistemi elettorali.
2. Incompatibilità e ineleggibilità
Il secondo comma stabilisce che non è possibile cumulare cariche tra:
Parlamento nazionale e organi regionali (Consiglio o Giunta);
più Regioni (non si può essere contemporaneamente consigliere o assessore in due Regioni);
Parlamento europeo e organi regionali.
Questo principio tutela la separazione delle funzioni politiche e impedisce conflitti di interesse o concentrazioni di potere.
3. Organizzazione interna del Consiglio regionale
Il terzo comma prevede che:
il Consiglio regionale elegge al proprio interno un Presidente e un Ufficio di presidenza (organo che coordina i lavori e rappresenta il Consiglio).
Questo rafforza l’autonomia interna del Consiglio e ne garantisce il corretto funzionamento democratico.
4. Elezione del Presidente della Giunta
Il quarto comma è uno dei più significativi:
stabilisce che il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto, cioè viene scelto direttamente dai cittadini della Regione.
Tuttavia, lo statuto regionale può prevedere un sistema diverso (per esempio, elezione da parte del Consiglio regionale).
Inoltre, il Presidente ha il potere di:
nominare e revocare i membri della Giunta.
Questa norma, introdotta con la riforma costituzionale del 1999, ha trasformato profondamente il sistema politico regionale, rafforzando il ruolo del Presidente e introducendo un modello “presidenziale” delle Regioni.
Significato politico e istituzionale
L’articolo 122 è fondamentale perché:
definisce il quadro di autonomia e responsabilità politica delle Regioni;
garantisce la democrazia diretta, grazie all’elezione popolare del Presidente;
rafforza la stabilità dei governi regionali, evitando crisi politiche continue;
assicura il rispetto di principi comuni su tutto il territorio nazionale.
In questo modo, l’articolo 122 realizza un equilibrio tra autogoverno regionale e unità della Repubblica, in linea con i principi dell’articolo 5 della Costituzione.
Conclusione
L’articolo 122 della Costituzione italiana è una norma cardine del regionalismo democratico.
Stabilisce le regole fondamentali per l’elezione, la durata e la composizione degli organi regionali, assicurando che le Regioni siano governate da istituzioni rappresentative, autonome e responsabili.
Con la riforma del 1999, il Presidente della Giunta — eletto direttamente dai cittadini — è divenuto il perno del sistema politico regionale, rafforzando la stabilità e la legittimità democratica delle istituzioni locali.
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