L’articolo 138 della Costituzione italiana rappresenta uno dei pilastri fondamentali dell’ordinamento repubblicano. Esso disciplina il procedimento di revisione costituzionale e costituisce la principale garanzia della rigidità della Costituzione, impedendo che possa essere modificata con la stessa facilità delle leggi ordinarie.

2. Il testo dell’articolo

Art. 138 Costituzione Italiana
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

3. Il significato dell’articolo

L’articolo 138 introduce una procedura aggravata per modificare la Costituzione. Ciò significa che il Parlamento deve seguire un iter più complesso rispetto a quello previsto per le leggi ordinarie. L’obiettivo è evitare modifiche impulsive o motivate da interessi politici contingenti, garantendo la stabilità e la continuità dei principi fondamentali dell’ordinamento.

4. Le fasi del procedimento

Il procedimento di revisione costituzionale si articola in diverse fasi:

  1. Doppia deliberazione parlamentare:
    Ogni Camera deve approvare il testo di revisione due volte, con un intervallo minimo di tre mesi tra le votazioni.

  2. Maggioranza assoluta:
    Nella seconda votazione, la legge deve essere approvata da almeno la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera (non dei presenti).

  3. Referendum costituzionale eventuale:
    Se la legge è approvata con una maggioranza inferiore ai due terzi, può essere richiesta la consultazione popolare entro tre mesi.
    Invece, se ottiene i due terzi dei voti in entrambe le Camere, il referendum non si tiene.

5. Il referendum costituzionale

Il referendum previsto dall’art. 138 è confermativo, non abrogativo: serve cioè a confermare o respingere una modifica già approvata dal Parlamento.
Il corpo elettorale vota con un o un no, e la legge entra in vigore solo se ottiene la maggioranza dei voti validi. Non è previsto alcun quorum di partecipazione.

Esempi di referendum costituzionali si sono avuti:

  • nel 2001, sulla riforma del Titolo V (approvata);

  • nel 2006 e nel 2016, su riforme più ampie (entrambe respinte dagli elettori).

6. La funzione di garanzia

L’art. 138 non solo regola il “come” delle modifiche, ma tutela anche il “cosa”: impedisce che la Costituzione possa essere alterata senza un ampio consenso politico e popolare.
Questa procedura esprime il principio di rigidità costituzionale, tipico degli ordinamenti democratici moderni, e distingue la Costituzione da una semplice legge ordinaria.

7. Conclusione

L’articolo 138 della Costituzione italiana è una valvola di sicurezza della democrazia costituzionale. Esso bilancia la necessità di adattare la Costituzione ai mutamenti storici con quella di preservarne i valori fondamentali. In questo modo, il testo costituzionale rimane vivo, ma non vulnerabile ai mutamenti politici momentanei.

NOTIZIE ED APPROFONDIMENTI

Spazio ideato per offrire approfondimenti utili e chiari su temi legali di interesse comune.

Copyright Avv. Daniele Marrazzo - P.IVA 08577821211 - Cookie e Privacy Policy


Web design: CENTAURUS.it - PRIMI.ONLINE