L’articolo 63 della Costituzione italiana disciplina alcuni aspetti fondamentali dell’organizzazione interna della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, riguardanti in particolare l’elezione dei rispettivi Presidenti e la costituzione dell’Ufficio di Presidenza.
Il testo recita:

Art. 63 Cost.
“Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di Presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di Presidenza sono quelli della Camera dei deputati.”

Analisi del contenuto

  1. Elezione del Presidente di ciascuna Camera

    • Ogni Camera, al momento del suo insediamento, elegge il proprio Presidente, scelto tra i deputati (per la Camera) o tra i senatori (per il Senato).

    • Il Presidente ha un ruolo centrale: dirige i lavori, mantiene l’ordine delle sedute, garantisce il rispetto del regolamento e rappresenta la Camera all’esterno.

  2. Ufficio di Presidenza

    • Oltre al Presidente, ciascuna Camera elegge un Ufficio di Presidenza, composto generalmente da vicepresidenti, questori e segretari.

    • Questo organo collabora con il Presidente nella gestione dell’attività parlamentare e nell’organizzazione dei lavori interni.

  3. Sedute comuni del Parlamento

    • Quando le due Camere si riuniscono in seduta comune (ad esempio per eleggere il Presidente della Repubblica, i giudici costituzionali o i membri del CSM), la direzione dei lavori è affidata al Presidente della Camera dei deputati.

    • Anche l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati assume la funzione di organo direttivo della seduta comune.

    • Questa scelta riflette il fatto che la Camera rappresenta un numero maggiore di cittadini rispetto al Senato, risultando più “rappresentativa” della volontà popolare.

Significato politico e istituzionale

  • L’articolo 63 sancisce il principio di autonomia delle Camere, ciascuna delle quali organizza liberamente la propria attività interna tramite l’elezione dei propri organi direttivi.

  • Il Presidente del Senato, pur avendo grande rilevanza, cede la guida nelle sedute comuni al Presidente della Camera, a conferma della prevalenza di quest’ultima nei momenti di unità istituzionale.

  • L’Ufficio di Presidenza garantisce una gestione collegiale e imparziale delle funzioni organizzative.

Applicazioni pratiche

  • L’elezione dei Presidenti delle Camere avviene subito nella prima seduta della legislatura e spesso è un passaggio di grande rilievo politico, perché segnala equilibri e alleanze tra le forze parlamentari.

  • Il Presidente della Camera, nella prassi, assume un ruolo di particolare prestigio anche per la funzione di garante nelle sedute comuni.

  • Gli Uffici di Presidenza assicurano il corretto funzionamento dell’attività parlamentare, ad esempio nella gestione delle spese, nella disciplina dei regolamenti e nella distribuzione dei tempi di intervento tra i gruppi.

L’articolo 63 della Costituzione italiana:

  • riconosce a ciascuna Camera la facoltà di eleggere i propri organi interni,

  • affida al Presidente della Camera dei deputati la guida delle sedute comuni,

  • rafforza il principio di autonomia organizzativa del Parlamento, mantenendo al tempo stesso un equilibrio tra Camera e Senato.

Grazie a questa norma, il funzionamento dell’attività parlamentare è garantito sia nella dimensione separata delle due Camere, sia in quella unitaria del Parlamento in seduta comune.

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