“Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei propri componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.”

Significato e principi fondamentali

  1. Autonomia parlamentare

    • Ogni Camera (Camera dei deputati e Senato) è competente a decidere in via esclusiva sulla legittimità dell’elezione dei propri membri.

    • Si tratta di un principio di autodichia parlamentare, cioè la capacità di regolare e giudicare autonomamente questioni interne senza ingerenze esterne.

  2. Titoli di ammissione

    • Si riferiscono alla validità dell’elezione di un deputato o senatore.

    • Le Camere, tramite le rispettive Giunte delle elezioni, verificano la correttezza delle procedure elettorali e proclamano ufficialmente gli eletti.

  3. Cause sopravvenute di ineleggibilità e incompatibilità

    • L’articolo attribuisce alle Camere il compito di verificare se, dopo l’elezione, un parlamentare incorra in situazioni che ne impediscono la permanenza in carica.

    • Ad esempio: accettare un incarico incompatibile con il mandato, oppure trovarsi in una condizione di ineleggibilità accertata successivamente.

  4. Giurisdizione esclusiva?

    • Tradizionalmente, si riteneva che il giudizio delle Camere fosse insindacabile da parte della magistratura.

    • Tuttavia, la Corte costituzionale (sentenze n. 379/1996 e n. 120/2014) ha precisato che tale autonomia non può comprimere il diritto di elettorato passivo né violare principi costituzionali fondamentali.

    • Pertanto, esiste oggi un bilanciamento: la decisione finale resta alle Camere, ma entro i limiti posti dal rispetto dei diritti fondamentali e dal controllo giurisdizionale in casi particolari.

Importanza sistemica

L’articolo 66 è cruciale perché:

  • tutela l’indipendenza del Parlamento da interferenze esterne;

  • garantisce la regolarità e trasparenza delle elezioni parlamentari;

  • definisce un punto di equilibrio tra autonomia delle Camere e tutela dei diritti costituzionali.

Strumenti operativi

  • Alla Camera dei deputati opera la Giunta delle elezioni, al Senato la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

  • Questi organi istruiscono le pratiche e sottopongono all’Aula le decisioni finali.

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