L’articolo 71 della Costituzione recita:

“L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.”

Questa disposizione stabilisce chi può presentare un disegno di legge e con quali modalità.

I titolari dell’iniziativa legislativa

L’articolo 71 individua più soggetti che hanno il potere di presentare una proposta di legge:

  1. Il Governo
    È il principale promotore dell’attività legislativa, soprattutto in materia economica e finanziaria. Le proposte governative vengono presentate dal Consiglio dei ministri e hanno di solito più possibilità di essere approvate, perché legate all’indirizzo politico della maggioranza parlamentare.

  2. I parlamentari
    Ogni deputato e ogni senatore può presentare proposte di legge, dette proposte parlamentari. Molte di queste non arrivano mai in aula, ma svolgono un ruolo importante nel dibattito politico e nel confronto tra partiti.

  3. Gli organi ed enti previsti da leggi costituzionali
    Ad esempio, il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) e i Consigli regionali hanno il potere di iniziativa legislativa.

  4. Il popolo
    Almeno 50.000 elettori possono sottoscrivere una proposta di legge di iniziativa popolare. Il progetto deve essere già formulato in articoli, cioè come un vero testo legislativo. Questo strumento rafforza la democrazia diretta, permettendo ai cittadini di incidere sul processo legislativo.

L’iniziativa popolare: limiti e problemi

L’iniziativa popolare, pur essendo un importante strumento di partecipazione, presenta alcune difficoltà:

  • Spesso i progetti di legge popolari non vengono mai discussi dal Parlamento.

  • Non esiste un obbligo costituzionale di calendarizzazione, quindi molte proposte restano ferme nei cassetti.

  • La raccolta delle firme è impegnativa, anche se negli ultimi anni si è discusso di una digitalizzazione della procedura.

Le riforme e le prospettive

  • La riforma costituzionale del 2016 (poi respinta dal referendum) prevedeva una maggiore valorizzazione delle leggi di iniziativa popolare, imponendo al Parlamento di esaminarle entro tempi certi.

  • Attualmente, si discute ancora su come rendere questo strumento più effettivo, affinché la partecipazione popolare non rimanga solo teorica.

L’articolo 71, insieme al 70, completa il quadro del procedimento legislativo.
Da un lato stabilisce chi può proporre leggi, dall’altro evidenzia come la sovranità appartenga al popolo, che può intervenire direttamente nella fase iniziale. Tuttavia, la prassi dimostra che l’efficacia dell’iniziativa popolare è limitata: senza una riforma che obblighi il Parlamento a discutere davvero le proposte dei cittadini, il rischio è che resti uno strumento più simbolico che concreto.

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