L’articolo 74 della Costituzione italiana stabilisce:

“Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.”

Significato e funzioni

L’articolo 74 regola un momento delicato del procedimento legislativo: il rinvio presidenziale.

  1. Il potere di rinvio

    • Il Presidente della Repubblica, prima della promulgazione, può rinviare la legge alle Camere chiedendo una nuova deliberazione.

    • Deve farlo con un messaggio motivato, cioè spiegando le ragioni (di costituzionalità, di merito o di opportunità politica).

    • Non è un potere di veto, ma una richiesta di riesame.

  2. Il ruolo delle Camere

    • Una volta ricevuto il messaggio, le Camere devono discutere nuovamente la legge.

    • Possono accogliere le osservazioni del Presidente e modificare il testo, oppure confermarlo così com’è.

  3. Esito del rinvio

    • Se le Camere approvano di nuovo la legge, anche senza modifiche, il Presidente è obbligato a promulgarla.

    • Non può rifiutarsi una seconda volta: la sua funzione è di stimolo e garanzia, non di blocco definitivo.

Importanza dell’articolo 74

L’articolo 74 è cruciale perché:

  • attribuisce al Presidente della Repubblica un potere di controllo preventivo sulle leggi;

  • consente di evitare errori, imprecisioni o norme potenzialmente incostituzionali;

  • garantisce il rispetto della Costituzione senza intaccare la sovranità parlamentare, dato che la decisione finale spetta sempre alle Camere.

Esempi concreti

Nella prassi, i Presidenti della Repubblica hanno spesso usato questo potere:

  • per segnalare profili di incostituzionalità;

  • per richiamare l’attenzione su norme scritte in modo poco chiaro o contraddittorio;

  • per evidenziare problemi di compatibilità con trattati internazionali o con principi fondamentali.

Molte volte, il rinvio ha portato il Parlamento a correggere la legge prima della promulgazione.

L’articolo 74 rappresenta uno strumento di equilibrio tra Parlamento e Presidenza della Repubblica:

  • il Parlamento mantiene la sua piena sovranità legislativa;

  • il Presidente agisce come garante della Costituzione e della qualità delle leggi.

È un istituto che rafforza il carattere democratico del nostro ordinamento, evitando eccessi legislativi e favorendo un controllo di legalità e legittimità prima che la legge diventi definitiva.

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