“Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.”
Significato e funzione
L’articolo 77 disciplina i decreti-legge, cioè atti normativi adottati dal Governo con forza di legge, ma solo in situazioni eccezionali.
Questa norma rappresenta un compromesso tra:
la centralità del Parlamento come titolare della funzione legislativa;
l’esigenza di garantire rapidità di intervento quando si verificano casi urgenti che non consentono di attendere i normali tempi parlamentari.
I presupposti del decreto-legge
Secondo la Costituzione, il Governo può ricorrere al decreto-legge solo in presenza di:
necessità → il provvedimento deve essere indispensabile per tutelare un interesse pubblico rilevante;
urgenza → occorre intervenire immediatamente, senza poter attendere il percorso ordinario della legge.
Questi requisiti devono essere reali e non meramente dichiarati: infatti, la Corte Costituzionale ha più volte richiamato il Governo a rispettare tali limiti.
Procedura
Adozione: il Governo approva il decreto-legge sotto la propria responsabilità.
Presentazione alle Camere: deve avvenire nello stesso giorno della sua emanazione.
Convocazione del Parlamento: anche se sciolto, viene richiamato entro cinque giorni.
Conversione in legge: il decreto deve essere convertito dal Parlamento entro 60 giorni dalla pubblicazione. In caso contrario, perde efficacia retroattivamente (ex tunc).
Rapporti giuridici sorti: per evitare vuoti normativi, il Parlamento può approvare una legge che regoli gli effetti prodotti dal decreto non convertito.
Rilievo pratico
Il decreto-legge è oggi uno degli strumenti più utilizzati dal Governo, spesso criticato per l’abuso della decretazione d’urgenza, che talvolta viene usata anche in assenza di effettivi presupposti di necessità e urgenza.
Questa prassi rischia di comprimere il ruolo del Parlamento e alterare l’equilibrio tra i poteri.
Considerazioni finali
L’articolo 77 è un esempio concreto di come la Costituzione bilanci efficienza e garanzie democratiche:
da un lato, consente al Governo di agire rapidamente;
dall’altro, richiede la ratifica parlamentare entro tempi brevi, per non svuotare la funzione legislativa delle Camere.
Il rispetto rigoroso dei limiti fissati dall’articolo 77 è dunque fondamentale per assicurare che la decretazione d’urgenza rimanga un strumento eccezionale e non una modalità ordinaria di legiferare.
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