L’articolo 79 della Costituzione, dopo la riforma del 1992, recita:
“L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In nessun caso l’amnistia e l’indulto possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.”
Significato
L’articolo 79 disciplina due istituti di clemenza generale:
Amnistia → estingue il reato e fa venir meno il processo o la pena, cancellando giuridicamente il fatto.
Indulto → non elimina il reato, ma estingue (in tutto o in parte) la pena inflitta.
Si tratta di strumenti eccezionali, che incidono direttamente sulla funzione punitiva dello Stato e sull’amministrazione della giustizia.
La riforma del 1992
Originariamente, la Costituzione richiedeva solo una legge approvata a maggioranza assoluta per concedere amnistia o indulto.
Con la legge costituzionale n. 1 del 1992, l’articolo 79 è stato modificato introducendo una disciplina molto più restrittiva:
Maggioranza qualificata → oggi occorre il voto favorevole dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, sia negli articoli che nel voto finale.
Limite temporale → la legge deve indicare un termine entro il quale il provvedimento di clemenza si applica.
Divieto di applicazione retroattiva “in avanti” → non può riguardare reati commessi dopo la presentazione del disegno di legge, per evitare effetti incentivanti alla criminalità.
Finalità e motivazioni
Amnistia e indulto hanno avuto storicamente diverse funzioni:
ridurre il sovraffollamento carcerario;
favorire processi di pacificazione politica o sociale;
gestire momenti di transizione storica o di emergenza nel sistema giudiziario.
La riforma del 1992 rispondeva però alla necessità di limitare un uso eccessivo e spesso “politico” di questi strumenti, che rischiava di minare la certezza della pena.
Applicazioni pratiche
Dopo la riforma, l’approvazione di amnistia o indulto è diventata molto difficile, proprio a causa della maggioranza rafforzata richiesta.
L’ultimo grande indulto in Italia è stato approvato nel 2006 (legge n. 241/2006), con riduzione di tre anni delle pene detentive e pecuniarie.
Per l’amnistia, non si registrano provvedimenti dagli anni Ottanta.
Questo dimostra che l’articolo 79, nella sua versione attuale, ha reso tali strumenti eccezionali quasi impraticabili.
Considerazioni finali
L’articolo 79 rappresenta un punto di equilibrio tra due esigenze contrapposte:
da un lato, mantenere aperta la possibilità di interventi straordinari di clemenza;
dall’altro, evitare abusi che possano compromettere la funzione rieducativa e preventiva della pena (art. 27 Cost.) e la fiducia dei cittadini nella giustizia.
La scelta di richiedere una maggioranza parlamentare molto ampia garantisce che amnistia e indulto possano essere concessi solo in presenza di un consenso politico e sociale quasi unanime, confermando il loro carattere di provvedimenti eccezionali.
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