L’articolo 83 della Costituzione Italiana disciplina le modalità di elezione del Presidente della Repubblica, la più alta carica dello Stato e garante dell’unità nazionale. La norma, inserita nella Parte II della Costituzione, rappresenta uno degli aspetti fondamentali del funzionamento delle istituzioni repubblicane.

Testo dell’articolo 83

“Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.
L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.”

Analisi e Significato

1. L’organo elettivo

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune (Camera dei deputati e Senato della Repubblica). A questo collegio elettorale si aggiungono i delegati regionali (tre per ogni Regione, uno solo per la Valle d’Aosta).
Questa scelta ha lo scopo di:

  • ampliare la base elettorale del Presidente,

  • rafforzare il legame con le autonomie territoriali,

  • garantire una rappresentanza anche alle minoranze regionali.

2. La maggioranza richiesta

  • Primi tre scrutini: è necessaria una maggioranza qualificata dei due terzi dell’assemblea. Questo meccanismo vuole assicurare un consenso ampio e trasversale.

  • Dal quarto scrutinio in poi: basta la maggioranza assoluta (metà più uno dei votanti). Questa soglia più bassa evita il rischio di uno stallo prolungato.

3. Lo scrutinio segreto

Il voto si svolge a scrutinio segreto, per garantire la massima libertà ai grandi elettori, svincolandoli da vincoli di disciplina di partito.

Funzione politica e istituzionale

L’articolo 83 riflette la natura del Presidente della Repubblica come figura di garanzia e rappresentanza unitaria, non come espressione di una sola maggioranza politica.
Infatti:

  • La richiesta iniziale di una larga maggioranza costringe i partiti a cercare candidati condivisi.

  • La partecipazione dei delegati regionali rafforza l’idea di un Presidente “di tutti gli italiani”.

  • Lo scrutinio segreto riduce la pressione politica diretta sui grandi elettori.

Evoluzione e prassi

Nella storia della Repubblica italiana, l’articolo 83 ha dimostrato la sua efficacia ma anche alcune criticità:

  • In diversi casi si è arrivati a numerosi scrutini prima di raggiungere un accordo (es. l’elezione di Sandro Pertini nel 1978 al 16° scrutinio, o quella di Giovanni Leone al 23° scrutinio).

  • Negli ultimi anni, il meccanismo ha favorito la rielezione di Presidenti già in carica (Giorgio Napolitano nel 2013 e Sergio Mattarella nel 2022), quando non si è trovato un accordo su un nome nuovo.

L’articolo 83 della Costituzione è uno snodo centrale del sistema istituzionale italiano. Esso cerca di bilanciare consenso ampio, rappresentanza territoriale e governabilità, affidando al Parlamento e alle Regioni il compito di individuare una figura capace di incarnare l’unità nazionale.
La prassi politica ha mostrato difficoltà e compromessi, ma il principio rimane intatto: il Presidente della Repubblica deve essere scelto non come leader di parte, bensì come garante super partes della Costituzione e della democrazia italiana.

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