Dopo aver disciplinato le modalità di elezione con l’articolo 83, la Costituzione dedica l’articolo 84 ai requisiti personali e ai limiti per chi intende ricoprire la carica di Presidente della Repubblica. Questa norma definisce i criteri essenziali per assicurare che il Capo dello Stato abbia un profilo di autorevolezza, indipendenza e neutralità.
Testo dell’articolo 84
“Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici.
L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.”
Analisi e Significato
1. Requisiti di eleggibilità
Cittadinanza: il candidato deve essere cittadino italiano.
Età minima: deve aver compiuto 50 anni. È l’età più alta richiesta dalla Costituzione per un’alta carica dello Stato, scelta per garantire maturità ed esperienza.
Diritti civili e politici: non deve essere interdetto, inabilitato o sottoposto a pene che comportino la perdita di tali diritti.
Non è richiesto alcun titolo di studio né esperienza parlamentare o di governo: in teoria qualunque cittadino che soddisfi i requisiti può essere eletto.
2. Incompatibilità
Il Presidente della Repubblica non può ricoprire nessun’altra carica, politica o amministrativa, durante il suo mandato.
Questo principio mira a garantire:
indipendenza rispetto agli altri poteri dello Stato,
neutralità rispetto ai partiti politici,
piena dedizione al ruolo istituzionale.
Di fatto, se il Presidente eletto è parlamentare, cessa dall’incarico di deputato o senatore per tutta la durata del mandato.
3. Assegno e dotazione
La norma stabilisce che il trattamento economico del Presidente sia fissato dalla legge, in modo da garantire:
autonomia finanziaria,
dignità della carica,
trasparenza nei costi istituzionali.
Funzione politica e istituzionale
L’articolo 84 rafforza l’idea del Presidente come figura di garanzia:
I requisiti minimi consentono una scelta ampia e inclusiva, ma allo stesso tempo assicurano maturità e affidabilità.
L’incompatibilità con altre cariche tutela la neutralità, evitando conflitti di interesse.
L’assegno e la dotazione legale conferiscono al Presidente mezzi adeguati per svolgere le proprie funzioni senza dipendere da altri organi.
Prassi storica
Nella storia repubblicana, i Presidenti eletti sono stati quasi sempre figure con lunga esperienza politica o istituzionale (ex parlamentari, giuristi, professori universitari, presidenti della Camera o del Senato, ex presidenti del Consiglio).
Nonostante la Costituzione lo permetta, nessun “cittadino comune” è mai stato eletto al Quirinale.
L’articolo 84 della Costituzione definisce il profilo minimo del Capo dello Stato, garantendone l’autorevolezza e la neutralità. Insieme all’articolo 83, costituisce la base giuridica per l’elezione del Presidente della Repubblica, rafforzando l’immagine di questa figura come supremo garante della Costituzione, super partes e al servizio dell’intera Nazione.

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