L’articolo 85 della Costituzione disciplina la durata del mandato del Presidente della Repubblica, le modalità di rinnovo e la tempistica per l’elezione del successore. È una norma di grande importanza, perché assicura la continuità della massima istituzione dello Stato e regola il delicato passaggio di consegne al Quirinale.
Testo dell’articolo 85
“Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, l’elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle nuove Camere. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.”
Analisi e Significato
1. La durata del mandato
Il Presidente della Repubblica resta in carica sette anni, una durata più lunga rispetto a quella di Camera e Senato (cinque anni).
Questa scelta ha lo scopo di:
rendere il Presidente indipendente dalle maggioranze parlamentari contingenti,
rafforzarne il ruolo di garante super partes,
dare continuità all’istituzione anche nei periodi di instabilità politica.
2. Convocazione del Parlamento in seduta comune
Il compito di indire le votazioni spetta al Presidente della Camera dei deputati, che convoca Parlamento e delegati regionali 30 giorni prima della scadenza del mandato. In questo modo, l’elezione del nuovo Presidente può avvenire senza vuoti istituzionali.
3. Scioglimento delle Camere
Se al termine del mandato le Camere risultano sciolte o prossime alla scadenza (meno di tre mesi), la Costituzione prevede che:
il nuovo Presidente venga eletto entro 15 giorni dalla riunione delle nuove Camere,
i poteri del Presidente uscente siano prorogati fino all’insediamento del successore.
Questa clausola di prorogatio garantisce la continuità dello Stato, evitando interruzioni nella funzione presidenziale.
Funzione politica e istituzionale
L’articolo 85 si colloca nel cuore dell’equilibrio costituzionale:
La durata lunga del mandato rafforza l’autonomia e la stabilità del Capo dello Stato.
La convocazione anticipata previene i vuoti di potere.
La prorogatio assicura che il Presidente resti sempre in carica fino alla nomina del successore, evitando crisi istituzionali.
Prassi storica
Nella prassi repubblicana:
Alcuni Presidenti hanno svolto un solo mandato settennale (es. Luigi Einaudi, Giovanni Gronchi, Sandro Pertini).
Due Presidenti sono stati rieletto per un secondo mandato: Giorgio Napolitano (2006–2013, poi rieletto e dimessosi nel 2015) e Sergio Mattarella (2015–2022, rieletto nel 2022).
In entrambi i casi la rielezione è avvenuta per situazioni politiche eccezionali, a dimostrazione della flessibilità della norma.
L’articolo 85 della Costituzione regola uno degli aspetti fondamentali della Presidenza della Repubblica: la durata del mandato e le modalità di rinnovo. Grazie a questa disposizione, la Costituzione garantisce stabilità, continuità e indipendenza alla più alta carica dello Stato, preservando il ruolo del Presidente come garante della Costituzione e dell’unità nazionale.
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