L’articolo 86 della Costituzione disciplina i casi in cui il Presidente della Repubblica non può esercitare le sue funzioni, prevedendo il meccanismo della supplenza temporanea e la gestione di eventuali impedimenti permanenti o vacanze della carica.
Testo dell’articolo 86
“Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.”
Analisi e Significato
1. Supplenza temporanea
Quando il Presidente della Repubblica non può esercitare le proprie funzioni (ad esempio per motivi di salute, assenza all’estero prolungata o impedimenti momentanei), le sue funzioni vengono assunte dal Presidente del Senato.
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Questo garantisce che non vi sia alcun vuoto istituzionale.
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La supplenza è temporanea e dura solo finché il Presidente non riprende le sue funzioni.
2. Impedimento permanente, morte o dimissioni
Se la carica diventa vacante in modo definitivo:
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In caso di impedimento permanente, morte o dimissioni, il Presidente della Camera dei deputati ha il compito di indire entro 15 giorni l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica.
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Se le Camere sono sciolte o prossime alla fine della legislatura (meno di tre mesi alla scadenza), l’elezione avverrà dopo l’insediamento delle nuove Camere, come già previsto dall’art. 85.
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Nel frattempo, le funzioni continuano a essere esercitate dal Presidente del Senato.
3. Garanzia di continuità
L’articolo 86 si inserisce in un sistema costituzionale che vuole evitare vuoti di potere. Anche in situazioni di crisi o emergenza, lo Stato ha sempre un Capo provvisorio in grado di esercitare i poteri presidenziali.
Funzione politica e istituzionale
Questa disposizione:
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tutela la continuità delle istituzioni,
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previene crisi costituzionali dovute a eventi imprevisti,
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individua in anticipo la figura chiamata a sostituire il Presidente, evitando conflitti di competenza.
Il Presidente del Senato viene scelto come supplente perché, nella gerarchia delle cariche dello Stato, è la seconda autorità della Repubblica dopo il Capo dello Stato stesso.
Prassi storica
Nella storia repubblicana, l’articolo 86 è stato applicato in diverse circostanze:
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1964: dopo le dimissioni di Antonio Segni per motivi di salute, le funzioni furono assunte dal Presidente del Senato Cesare Merzagora fino all’elezione di Giuseppe Saragat.
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1971: alla scadenza del mandato di Giuseppe Saragat, Merzagora assunse nuovamente la supplenza fino all’elezione di Giovanni Leone.
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2022: nelle settimane precedenti la rielezione di Sergio Mattarella, si discusse dell’eventualità che le funzioni passassero al Presidente del Senato nel caso di sue dimissioni non seguite subito da una nuova elezione.
L’articolo 86 della Costituzione è una norma essenziale per la stabilità dell’ordinamento repubblicano. Garantisce che le funzioni presidenziali non restino mai prive di titolare, predisponendo un sistema di supplenza immediata e ordinata. In questo modo, la Costituzione assicura la continuità dello Stato anche nei momenti di crisi più delicati, preservando l’equilibrio istituzionale e la regolarità della vita democratica.
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