L’articolo 88 della Costituzione disciplina uno dei poteri più delicati del Presidente della Repubblica: quello di sciogliere le Camere parlamentari. Si tratta di un atto con forti implicazioni politiche, che incide direttamente sulla durata della legislatura e sull’equilibrio tra poteri.
Testo dell’articolo 88
“Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
Analisi e Significato
1. La facoltà di scioglimento
Il Presidente della Repubblica può decidere di sciogliere entrambe le Camere o una sola di esse, ma deve prima sentire i rispettivi Presidenti (Camera e Senato).
Questo passaggio non è vincolante, ma serve a garantire un confronto istituzionale.
Lo scioglimento può avvenire, ad esempio, in caso di crisi di governo senza soluzioni parlamentari stabili.
2. Scioglimento di una sola Camera
La Costituzione prevede anche lo scioglimento di una sola Camera, ipotesi mai verificatasi nella prassi repubblicana, ma teoricamente possibile se si creasse uno squilibrio tra i due rami del Parlamento.
3. Il “semestre bianco”
Il Presidente non può sciogliere le Camere negli ultimi sei mesi del suo mandato (il cosiddetto semestre bianco).
Questa regola ha lo scopo di:
evitare che un Presidente in scadenza di mandato possa influenzare il futuro assetto politico,
rafforzare il suo ruolo di garante super partes.
Eccezione
Se il semestre bianco coincide in tutto o in parte con la fine naturale della legislatura, il Presidente può sciogliere le Camere per consentire nuove elezioni.
Funzione politica e istituzionale
Lo scioglimento delle Camere è uno degli strumenti più incisivi attribuiti al Capo dello Stato:
serve a risolvere crisi politiche irrisolvibili in Parlamento,
riporta la decisione al corpo elettorale, supremo titolare della sovranità,
garantisce il corretto funzionamento del sistema democratico quando il Parlamento non riesce a esprimere una maggioranza di governo.
Prassi storica
Nella storia della Repubblica, il potere di scioglimento è stato esercitato più volte:
1972 e 1976: scioglimento anticipato delle Camere per instabilità politica.
1994 e 1996: scioglimenti legati al crollo della cosiddetta Prima Repubblica e alla nascita della Seconda.
In generale, il Presidente ha sempre usato questo potere con prudenza, spesso come ultima soluzione.
Il semestre bianco è stato rilevante, ad esempio, nel 2013, quando Giorgio Napolitano non poteva sciogliere le Camere durante la fase finale del suo mandato: la soluzione fu la sua rielezione per un secondo settennato, data la situazione politica di stallo.
L’articolo 88 della Costituzione regola il potere di scioglimento delle Camere, una prerogativa presidenziale che incide profondamente sulla vita politica del Paese.
Grazie ai limiti previsti (consultazione dei Presidenti delle Camere e divieto nel semestre bianco), la Costituzione bilancia questo potere, garantendo che sia esercitato solo in casi di necessità, sempre nel rispetto della democrazia parlamentare e della volontà popolare.
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