L’articolo 89 disciplina un principio fondamentale dell’ordinamento repubblicano: la responsabilità politica degli atti del Presidente della Repubblica. Stabilisce che ogni atto del Capo dello Stato deve essere controfirmato da un Ministro (o dal Presidente del Consiglio, quando previsto), rendendo chiaro che la responsabilità non ricade sul Presidente, ma sul Governo.
Testo dell’articolo 89
“Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai Ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.”
Analisi e Significato
1. La necessità della controfirma
L’articolo 89 stabilisce che tutti gli atti del Presidente della Repubblica devono essere controfirmati:
dal Ministro proponente (ossia il Ministro responsabile del settore di competenza),
e, in alcuni casi, anche dal Presidente del Consiglio.
Questa regola garantisce che il Presidente della Repubblica resti una figura di garanzia super partes, non direttamente responsabile delle scelte politiche.
2. La responsabilità ministeriale
La controfirma comporta che la responsabilità politica e giuridica dell’atto gravi sul Ministro e, quando previsto, anche sul Presidente del Consiglio.
In questo modo:
il Presidente resta estraneo alla responsabilità politica,
il Governo risponde davanti al Parlamento e, indirettamente, agli elettori.
3. Atti che richiedono doppia controfirma
Gli atti con valore legislativo (ad esempio i decreti-legge e i decreti legislativi) e altri atti specifici previsti dalla legge devono avere la controfirma anche del Presidente del Consiglio, a ulteriore garanzia di coerenza e responsabilità collegiale dell’Esecutivo.
Funzione politica e istituzionale
L’articolo 89 è il fulcro della separazione dei ruoli tra Capo dello Stato e Governo:
al Presidente spetta la funzione di garante e rappresentante dell’unità nazionale,
al Governo spetta la responsabilità politica delle scelte concrete.
In questo modo, la Costituzione evita che il Presidente diventi un organo politico attivo, mantenendolo come arbitro e custode della Costituzione.
Eccezioni e prassi
Non tutti gli atti del Presidente necessitano di controfirma:
alcuni sono considerati atti propri del Capo dello Stato, come la nomina di senatori a vita (art. 59), la concessione della grazia o l’invio di messaggi alle Camere.
Tuttavia, anche in questi casi, la prassi costituzionale ha spesso visto la presenza di una controfirma ministeriale, per garantire la coerenza con il principio di responsabilità politica.
Un esempio rilevante è il dibattito sulla grazia presidenziale: alcuni ritengono che sia un potere proprio e non necessiti di controfirma, altri che debba comunque essere condiviso dal Governo.
Conclusione
L’articolo 89 della Costituzione rafforza il carattere di figura imparziale e super partes del Presidente della Repubblica. Grazie al principio della controfirma, gli atti presidenziali acquistano validità solo se assunti nella responsabilità politica del Governo.
Questo meccanismo rappresenta uno dei pilastri della democrazia parlamentare italiana, assicurando che il Capo dello Stato non diventi un organo di parte, ma rimanga il garante della Costituzione e dell’equilibrio tra i poteri.
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