L’articolo 90 disciplina un tema di grande rilievo costituzionale: la responsabilità del Presidente della Repubblica. In linea con il suo ruolo di garante super partes, il Capo dello Stato non è politicamente responsabile degli atti che compie. Tuttavia, la Costituzione prevede due eccezioni gravi, che riguardano la sua responsabilità penale e politica.
Testo dell’articolo 90
“Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.”
Analisi e Significato
1. Irresponsabilità del Presidente
Il principio generale è quello dell’irresponsabilità presidenziale:
Il Presidente non risponde degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, perché la responsabilità politica ricade sul Governo tramite la controfirma ministeriale (art. 89).
Questo rafforza il suo ruolo di arbitro imparziale, sottraendolo alle lotte politiche.
2. Le eccezioni
La Costituzione prevede due soli casi in cui il Presidente può essere ritenuto responsabile:
Alto tradimento: comportamenti che ledono la fedeltà dello Stato, ad esempio collusione con potenze straniere.
Attentato alla Costituzione: atti volti a sovvertire l’ordine costituzionale e democratico, come un tentativo di colpo di Stato.
Si tratta di ipotesi gravissime e straordinarie, che mirano a tutelare la sopravvivenza stessa dello Stato democratico.
3. Procedura di messa in stato d’accusa
È il Parlamento in seduta comune a decidere se mettere in stato d’accusa il Presidente.
È necessaria la maggioranza assoluta dei membri (non solo dei presenti).
Dopo la deliberazione parlamentare, la competenza a giudicare spetta alla Corte Costituzionale, che giudica il Presidente assistita da 16 giudici aggregati estratti a sorte da un elenco di cittadini idonei (art. 135 Cost.).
Funzione politica e istituzionale
L’articolo 90 rafforza il principio dell’equilibrio dei poteri:
Da un lato, tutela il Presidente dalla pressione politica, consentendogli di esercitare il suo ruolo di garante senza timore di sanzioni politiche.
Dall’altro, prevede uno strumento di difesa estrema contro comportamenti eversivi del Capo dello Stato.
Così la Costituzione assicura che il Presidente non diventi mai un sovrano assoluto, ma resti sempre soggetto alla Carta e ai principi democratici
Prassi storica
Nella storia repubblicana non si è mai verificata una messa in stato d’accusa del Presidente per alto tradimento o attentato alla Costituzione.
Tuttavia, il meccanismo è stato più volte evocato nel dibattito politico, ad esempio nei confronti di Giovanni Leone negli anni ’70 (poi dimessosi spontaneamente) o di Francesco Cossiga negli anni ’90, quando fu accusato da alcuni partiti di interpretazioni eccessivamente “attive” del ruolo presidenziale.
In nessun caso, però, si è arrivati all’attivazione formale della procedura prevista dall’art. 90.
Conclusione
L’articolo 90 della Costituzione rappresenta il punto di equilibrio tra irresponsabilità presidenziale e garanzie democratiche.
Il Presidente della Repubblica è immune da responsabilità politica e ordinaria per i suoi atti, ma resta responsabile nei rarissimi casi di comportamenti che attentino ai principi fondamentali dello Stato.
Questa previsione, mai applicata ma sempre presente come tutela estrema, è la prova della saggezza della Costituzione: proteggere il Presidente da pressioni quotidiane, ma vincolarlo alla fedeltà assoluta alla Repubblica e alla Costituzione.
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